LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.257/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE SERGIO RAFFAELE ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA AVELLINO-BENEVENTO DEL 6 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.257/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE SERGIO RAFFAELE ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA AVELLINO-BENEVENTO DEL 6 MARZO 2005). Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo Com. Uff. n.242/C dell’8.3.2005 per la gara Avellino-Benevento del 6.3.2005: - della squalifica per una gara effettiva all’allenatore Sergio Raffaele (Sporting Benevento) “perché al termine della gara dirigendosi minaccioso verso la panchina avversaria gridava un’espressione di protesta e doveva essere trattenuto a forza da alcune persone (r.A.A., espulso)”; - dell’ammenda di 1.500,00 euro alla società Sporting Benevento S.r.l. “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano petardi, fumogeni, bottiglie semipiene ed accendini; al termine, un gruppetto di esagitati doveva essere contenuto dalle forze dell’ordine che impedivano il contatto tra le due tifoserie”; la società F.C. Sporting Benevento S.r.l. propone reclamo. Nelle proprie memorie difensive la società rappresenta in sintesi che: - con riferimento alla squalifica dell’allenatore Sergio Raffaele, la sanzione appare estremamente severa atteso che risulta oggettivamente che questi avrebbe solo usato l’espressione di protesta “non ti permettere” nei confronti di un dirigente della squadra avversaria da cui sarebbe stato pesantemente apostrofato, il che non è però né minaccioso né offensivo; - quanto alla sanzione per il comportamento dei propri tifosi, la dinamica dei fatti e la misura dell’intervento della forza pubblica nei confronti dei sostenitori della squadra ospitante fa ritenere come nel complesso quelli del Benevento siano stati disciplinati e protetti al proprio posto, limitandosi a qualche fumogeno o accendino lanciato in campo. Si sottolinea pertanto la sproporzione tra le sanzioni inflitte alle due società rispetto al diverso peso degli addebiti contestati e si evidenzia anche per giurisprudenza C.A.F. in tema di responsabilità l’organizzazione della gara permane in capo alla società padrona di casa. La difesa conclude richiedendo: - la revoca della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo all’allenatore Sergio Raffaele, in subordine l’ammonizione con diffida; - una congrua riduzione dell’ammenda inflitta dal Giudice di primo grado per la società. Alla riunione odierna è presente per la società F.C. Sporting Benevento S.r.l. l’avvocato Cozzone Michele. Questi nel proprio intervento si rifà alle memorie difensive confermandone sostanzialmente il contenuto. Evidenzia inoltre due aspetti: il primo di valenza procedimentale circa la non appellabilità della sentenza con una sola gara di squalifica che deve ritenersi valida per i calciatori ma non anche per gli allenatori; il secondo di natura ambientale, con riferimento al clima infuocato del berby campano tra due squadre e tifoserie sportivamente avversarie. In conclusione, l’avvocato Cozzone reitera la richiesta di riduzione della sanzione per l’allenatore Sergio Raffaele, il cui comportamento è stato comunque privo di pericolosità ed offensività, così richiedendo la sanzione di un’ammenda o la diffida. Egualmente, conferma il tema della sproporzione delle sanzioni rispettivamente inflitte alle due società in ragione dei comportamenti accertati e sensibilmente diversi delle due tifoserie, comportamenti che per i padroni di casa hanno attinto a problemi di ordine pubblico e nel caso dei tifosi del Benevento a soli profili regolamentari. Chiede pertanto la riduzione della sanzione pecuniaria. Orbene, questa Commissione, esaminati i fatti così come risultanti dagli atti ufficiali, in particolare il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, ritiene che in effetti il comportamento dell’allenatore Sergio Rafaele, seppure in reazione ad una non accertata espressione al suo indirizzo, possa essere considerata priva di pericolosià ed offensività e possa essere sanzionata più lievemente. Quanto alla sanzione inflitta alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., la Commissione ritiene che seppur in termini meno gravi, risultino provati i comportamenti dei propri tifosi come certo non regolamentari e potenzialmente pericolosi per l’ordine pubblico. Tali comportamenti infatti sono stati limitati e contenuti dalle cariche della forza pubblica finalizzate ad evitare il contatto tra le due tifoserie. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è pertanto da ritenersi equa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo sanzionando l’allenatore Sergio Raffaele (Sporting Benevento) con l’ammenda di 500,00 euro con diffida e confermando l’ammenda di 1.500,00 euro alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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