LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MAURIZIO TACCHI PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA CHIETI-NAPOLI SOCCER DEL 6 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
CALCIATORE MAURIZIO TACCHI PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U.
N.242/C DELL’8/3/2005 GARA CHIETI-NAPOLI SOCCER DEL 6 MARZO
2005).
Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il
Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Tacchi Maurizio la squalifica per due
gare effettive, per aver commesso – nel corso della gara disputatasi il 6.3.2005
fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Napoli Soccer –
“atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”, la società Calcio Chieti
dichiara di ritenere “notevolmente punitiva” la sanzione inflitta in raffronto alla
reale portata di quanto addebitabile al proprio tesserato e conseguentemente
chiede che detta sanzione venga equamente ridotta ad una sola gara effettiva.
Questo poiché, a suo dire, si è trattato di un evento assolutamente non
volontario, “esclusivamente dovuto alla dinamica degli arti superiori dell’atleta
che si rialzava contestualmente all’avversario” ed oltretutto di tale mancanza di
violenza che, come lo stesso arbitro riferisce, “nonostante il colpo subito il
calciatore del Napoli poteva riprendere il gioco senza problemi”.
Letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la ricostruzione
dell’episodio quale emerge dai documenti ufficiali, come è noto fonte di prova
privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, smentisce la tesi defensionale
della mancanza di dolo, riferendo testualmente l’arbitro, nel rapporto di gara, che
nella circostanza il calciatore Tacchi “colpiva con una manata il volto di un
avversario in maniera volontaria”, questa Commissione ritiene di dovere
confermare l’impugnato provvedimento.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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