LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE CUFFA CLAUDIO MATIAS (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA GELA-IGEA VIRTUS DEL 6 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.265/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE CUFFA CLAUDIO MATIAS (C.U. N.242/C DELL’8/3/2005 GARA GELA-IGEA VIRTUS DEL 6 MARZO 2005). Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitta al proprio calciatore Claudio Matias Cuffa dal Giudice Sportivo per avere il predetto commesso i fatti descritti nel titolo di incolpazione, la società Gela J.T. assume che, alla luce dei fatti storici nella fattispecie verificatisi, la sanzione impugnata appare “provvedimento di estrema severità” atteso che, se è vero che il calciatore di cui trattasi ha colpito un avversario con uno schiaffo, è altrettanto vero che ciò ha fatto in “impeto di reazione” all’avere da questi ricevuto una gomitata in pieno viso che gli procurava evidente ecchimosi e considerato altresì che, dopo sommarie cure, l’interessato riprendeva e portava a termine la gara “nella più totale pienezza fisica”. Richiamando quindi un precedente giurisprudenziale di questa Commissione, la reclamante chiede, sia pure in subordine, ridursi a tre gare effettive l’entità della squalifica comminata. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali, ascoltato il legale nominato dalla società reclamante che aveva chiesto l’audizione personale, ritiene tale richiesta meritevole di positiva considerazione. Questo poiché in ripetuti pronunciamenti la Commissione ha affermato il principio che la circostanza aggravante della “particolare violenza” non può essere correttamente contestata nei casi in cui (come nella contemplata fattispecie) il calciatore colpito sia stato in grado di continuare e portare regolarmente a termine la gara, senza evidenziare impedimenti apprezzabili. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Gela J.T. S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Claudio Matias Cuffa a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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