LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIUSEPPE GALDERISI (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA VITERBO-GUBBIO DEL 13 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.276/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE GIUSEPPE GALDERISI (C.U. N.255/C DEL 15/3/2005 GARA VITERBO-GUBBIO DEL 13 MARZO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, con riferimento alla gara Viterbo-Gubbio disputata in Viterbo il 13.3.2005, ha inflitto all’allenatore del Viterbo Calcio S.r.l., Giuseppe Galderisi, la squalifica per tre gare e la ammenda di 1.000,00 euro “perché al termine della gara rincorreva e raggiungeva l’arbitro, assumendo nei confronti di questi persistente e plateale atteggiamento di protesta e di contestazione rivolgendogli nello stesso tempo espressioni di contenuto offensivo, fino a che doveva essere allontanato di forza dallo stesso capitano della squadra”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo la riduzione ad una gara della squalifica e la riduzione dell’ammenda. A sostegno del gravame ha dedotto che la condotta dell’allenatore sarebbe stata condizionata dallo scarso rendimento della squadra e dalla continua contestazione della tifoseria locale timorosa, dopo le buone prestazioni dell’annata sportiva precedente, della retrocessione tra i dilettanti; ha quindi sostenuto che siffatta personale situazione psicologica sarebbe provata da espressioni quali “i tifosi ora mi ammazzano” e “mi prendo gli sputi”. Dal referto di gara dell’arbitro risulta che il Galderisi, al termine della partita, ha raggiunto il direttore di gara e gli ha rivolto ad alta voce la frase “non hai fatto giocare la mia squadra, sistematicamente ci fischiavi un fallo contro quando ci avvicinavamo all’area avversaria, impededoci di segnare, i tifosi mi ammazzano, mi prendo gli sputi, ti segnerà sul mio libro nero”. Il comportamento tenuto dal Galderisi nei confronti del direttore di gara, valutato nel suo particolare contesto, merita indubbiamente una sanzione, ma di entità minore di quella irrogata dal primo giudice. Pare alla Commissione che sia equo e congrua punizione per l’allenatore Galderisi, ritenendosi il di lui comportamento prevalentemente irriguardoso, ridurre la squalifica a due gare e revocare l’ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. riducendo la squalifica all’allenatore Giuseppe Galderisi a due gare effettive e revocando l’ammenda. La tassa non va addebitata.
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