LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO MADDE (TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA GIUGLIANO-TARANTO DEL 20 MARZO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO MADDE (TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA GIUGLIANO-TARANTO DEL 20 MARZO 2005). Con delibera del Giudice Sportivo Emiliano Madde veniva squalificato per due gare effettive per “comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara al termine dell’incontro”. Proponeva reclamo, nella forme e nei termini di rito, il tesserato, segnalando che il suo comportamento nel corso della gara era stato improntato ad esemplare correttezza, essendo egli intervenuto per placare gli animi del pubblico in occasione di incidenti che si stavano verificando sugli spalti; e rimarcando che le espressioni usate ed oggetto di referto potevano al più essere ritenute irriguardose e non certamente offensive. Concludeva il reclamo richiamando alcuni precedenti in argomento della Commissione Disciplinare per fattispecie sostanzialmente analoghe e chiedendo la revoca della squalifica irrogata ovvero la sua riduzione. All’odierna riunione nessuno era presente. Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto. Dalla lettura del rapporto arbitrale, atto ufficiale e di fede privilegiata, risulta provato il fatto storico oggetto del provvedimento disciplinare e risulta altresì provata l’offensività della frase pronunciata dal Madde, per il significato proprio delle parole usate e per il chiaro ed in equivoco rivolgersi con l’espressione: “p…. dell’assistente” ad un componente della terna arbitrale di sesso femminile. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Emiliano Madde (Taranto Sport S.r.l.). La tassa versata va incamerata.
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