LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO CALCIATORE EMILIANO MADDE (TARANTO SPORT S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL 22/3/2005 GARA GIUGLIANO-TARANTO DEL 20 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.295/C del 6/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO CALCIATORE EMILIANO MADDE (TARANTO SPORT S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.264/C DEL
22/3/2005 GARA GIUGLIANO-TARANTO DEL 20 MARZO 2005).
Con delibera del Giudice Sportivo Emiliano Madde veniva squalificato
per due gare effettive per “comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara
al termine dell’incontro”.
Proponeva reclamo, nella forme e nei termini di rito, il tesserato,
segnalando che il suo comportamento nel corso della gara era stato
improntato ad esemplare correttezza, essendo egli intervenuto per placare gli
animi del pubblico in occasione di incidenti che si stavano verificando sugli
spalti; e rimarcando che le espressioni usate ed oggetto di referto potevano al
più essere ritenute irriguardose e non certamente offensive.
Concludeva il reclamo richiamando alcuni precedenti in argomento
della Commissione Disciplinare per fattispecie sostanzialmente analoghe e
chiedendo la revoca della squalifica irrogata ovvero la sua riduzione.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto.
Dalla lettura del rapporto arbitrale, atto ufficiale e di fede privilegiata, risulta
provato il fatto storico oggetto del provvedimento disciplinare e risulta altresì
provata l’offensività della frase pronunciata dal Madde, per il significato
proprio delle parole usate e per il chiaro ed in equivoco rivolgersi con
l’espressione: “p…. dell’assistente” ad un componente della terna arbitrale di
sesso femminile.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Emiliano Madde (Taranto Sport S.r.l.).
La tassa versata va incamerata.
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