LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAMBENDETTESE-NAPOLI SOCCER DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.275/C DEL
29/3/2005 GARA SAMBENDETTESE-NAPOLI SOCCER DEL 26 MARZO
2005).
Nella seduta del 29 marzo 2005, il Giudice Sportivo prendeva in esame
gli atti ufficiali relativi alla gara Sambenedettese-Napoli del 26 marzo 2005 e
deliberava di infliggere alla prima società l’ammenda di 5.000,00 euro e lettera
di diffida per i seguenti, testuali motivi “perchè un gruppo di sostenitori locali
che stazionavano fuori dallo stadio prima dell'inizio dell'incontro rivolgevano
agli ufficiali di gara che si accingevano ad entrare nello stadio ripetute volgari
espressioni ingiuriose e di minaccia, nel contempo colpendo con pugni e calci
la vettura sulla quale i suddetti erano arrivati; un addetto della società
consentiva con ostentato ritardo l'ingresso dell'auto all'interno dell'impianto;
anche in tale zona era consentita la presenza di numerosi esagitati uno dei
quali si avvicinava all'arbitro rivolgendogli pesanti espressioni di minaccia
anche dopo che era stato momentaneamente allontanato; per presenza
anche in prossimità degli spogliatoi e per diretta responsabilità della società di
numerose persone non autorizzate che dovevano essere allontanate; anche
al pullman della comitiva partenopea erano riservate plateali manifestazioni di
ostilità consistite nel lancio di sputi e colpi inferti al mezzo; successivamente
alcuni individui recanti i segni distintivi della società locale assumevano a loro
volta atteggiamenti aggressivi ed intimidatori nei confronti di calciatori ospiti,
uno dei quali veniva colpito al viso con uno schiaffo; durante la gara venivano
lanciati in campo petardi di notevole potenza costituenti ordigni
oggettivamente pericolosi per le incolumità individuali ed infatti uno di essi
esplodendo vicino ad un assistente arbitrale gli provocava stato di stordimento
con conseguente breve sospensione del gioco; lo stesso assistente era anche
colpito da oggetti vari al polpaccio ed alle caviglie, senza conseguenze; per
ulteriore lancio in corso di gara di bottigliette di plastica e di agrumi, senza
colpire; il lancio di petardi di notevole potenza si ripeteva più volte durante la
gara; nonchè per altri lanci di bottiglie piene qualcuna delle quali sfiorava
l'arbitro, sanzione determinata anche in considerazione dei gravi e specifici
precedenti”.
La S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. presentava reclamo per ottenere,
con articolati motivi, la revoca o almeno la riduzione della sanzione.
Esaminati gli atti, la Commissione ritiene che debba essere mantenuto
fermo il provvedimento del primo giudice, anche per quanto attiene l’entità
dell’ammenda e alla diffida, risultando provate, e conseguentemente
sanzionate, tutte le circostanze di fatto riassunte nella delibera, e irrilevante
essendo la particolare rilevanza della gara.
Ripercorrendo i motivi del reclamo si osserva che per quanto attiene
alla condotta posta in essere all’arrivo degli ufficiali di gara, la medesima non
può essere scriminata per l’errore circa la scelta dell’ingresso che - come si
legge nella memoria difensiva - sarebbe stato fatto dai passeggeri o dal
conducente del taxi.
Il ritardo nel porre rimedio alla pericolosa situazione è attestato
dall’arbitro, che ha ben percepito la reale situazione, tanto da riportare anche
le frasi urlate dai sostenitori della squadra di casa.
Riguardo all’accoglienza riservata ai componenti della squadra del
Napoli, le osservazioni difensive non tolgono valore agli atti ufficiali, nella
specie la relazione dei collaboratori dell’Ufficio Indagini, che è ricca anche di
dettagli (come, ad esempio, il riferimento alla casacca arancione indossata dal
giovane che ebbe a colpire un calciatore del Napoli).
Il lancio di petardi non viene contestato dalla reclamante, che solo ne
riduce la quantità a “pochi”, e resta fuori discussione il fatto che il petardo
lanciato verso il 40° minuto del primo tempo era finito nei pressi di uno dei
due assistenti, che rimase stordito per più di un minuto.
In conclusione, per tali condotte, tutte dettagliatamente descritte negli
atti ufficiali, e non validamente contestate, è adeguata la sanzione deliberata
dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambendettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.306/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.275/C DEL 29/3/2005 GARA SAMBENDETTESE-NAPOLI SOCCER DEL 26 MARZO 2005)."