LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROCCA PASQUALE (C.U. N.318/C DEL 19/4/2005 GARA RAGUSA-MORRO D’ORO DEL 17 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE ROCCA PASQUALE (C.U. N.318/C DEL
19/4/2005 GARA RAGUSA-MORRO D’ORO DEL 17 APRILE 2005).
Nel rapporto relativo alla gara Ragusa-Morro D’Oro, disputata il 17
Aprile 2005, l’arbitro riferisce di aver espulso al 48° del secondo tempo il
calciatore del Ragusa Pasquale Rocca “perché intervenendo da tergo senza
la possibilità di giocare il pallone colpiva un avversario senza provocargli
conseguenze fisiche”.
Secondo il Giudice Sportivo, tale condotta si traduce in atto di violenza
verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, sanzionata con la
squalifica per due gare effettive.
Ha proposto reclamo la società, che chiede la riduzione della sanzione,
comminata ad un calciatore che nelle precedenti 29 gare aveva riportato solo
due ammonizioni, sull’assunto che il fallo era stato sicuramente non violento e
accidentale, in quanto il calciatore “dopo aver perso palla nella metà campo
avversaria, si adoperava per riconquistare la stessa rincorrendo l’avversario,
purtroppo entrando in scivolata non riusciva a raggiungere la sfera ed
involontariamente colpiva l’avversario il quale non riportava nessuna
conseguenza fisica”.
Sulla base degli atti ufficiali, ivi compreso il supplemento di rapporto
chiesto all’arbitro, ritiene la Commissione che la sanzione debba essere
mantenuta ferma.
Nel supplemento citato si legge che il Rocca “dopo aver rincorso per
qualche metro un avversario, con il pallone già lanciato in avanti da
quest’ultimo, e pertanto nell’impossibilità di essere giocato, superata la linea
di centrocampo lo colpiva da tergo volontariamente alla caviglia senza
procurargli apparenti conseguenze fisiche”.
La condotta in esame, pertanto, non può essere considerata come atto
di violenza in azione di gioco e quindi è adeguata la sanzione irrogata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Ragusa Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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