LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.335/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005). RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.335/C del 27/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO TRE PUNTI DI
PENALIZZAZIONE (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA REGGIANA -
BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005).
RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA
REGGIANA - BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005).
Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe
hanno proposto reclamo entrambe le società e precisamente:
- Associazione Calcio Reggiana S.p.a. per richiedere in via principale la
revoca della sanzione di penalizzazione di tre punti in classifica, ed in via
subordinata la sua sostituzione con altra sanzione di minore gravità;
- F.C. Sporting Benevento S.r.l. per richiedere in via principale l'attribuzione
della vittoria dell'incontro in oggetto ed in via subordinata la conferma della
decisione del Giudice Sportivo.
In riferimento ai predetti ricorsi ed alle loro articolate motivazioni,
entrambe le società hanno presentato reciproche controdeduzioni.
Per l'evidente connessione la Commissione Disciplinare ha proceduto
all'unificazione dei due procedimenti, verificata la non opposizione delle
società ricorrenti.
Le posizioni delle stesse possono sinteticamente essere così illustrate:
- la società Reggiana lamenta l'assoluta mancanza di prove nella
ricostruzione dei fatti contenuta nella delibera del Giudice Sportivo, con
conseguente errata valutazione da parte dello stesso; quest'ultimo ha infatti
definito "assistite da assoluta certezza" circostanze che, invece, dagli atti
ufficiali risultano essere mere ipotesi sia da parte del direttore di gara che da
parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Inoltre, sottolinea la ricorrente che in una recente delibera di questa
Commissione Disciplinare si è accertato che il calciatore del Benevento De
Liguori è stato colpito con un pugno dal calciatore Minetti della Reggiana
alcuni istanti prima del presunto lancio delle monetine: questa circostanza
dimostrerebbe che il pugno del Minetti (i cui effetti sarebbero stati aggravati
dal fatto che lo stesso avesse un piccolo anello al dito mignolo della mano
destra) e non la monetina lanciata dalla tribuna avrebbe provocato il danno
fisico subito dal De Liguori; in ogni caso, tale danno fisico non avrebbe
giustificato la sostituzione del predetto calciatore.
- la società Benevento sostiene, invece, che la dinamica dei fatti, per quanto
non assistita da prova certa negli atti ufficiali, non permette altra ricostruzione
logica e plausibile se non quella formulata dal Giudice Sportivo nella delibera
in discussione.
A conforto della stessa la ricorrente richiede alla Commissione Disciplinare di
procedere alla visione della videocassetta della partita e della
documentazione fotografica che vengono depositate agli atti. Confermata la
dinamica dei fatti avvalorata dal primo giudice, la ricorrente richiede che gli
stessi siano diversamente valutati in riferimento al danno tecnico subito dalla
squadra del Benevento, che privata del calciatore De Liguori, vittima del
lancio della monetina, non ha potuto recuperare un risultato prezioso per la
propria classifica.
La gravità delle lesioni subite dal calciatore, meglio specificate nel referto
medico agli atti, giustificherebbero ampiamente la richiesta dell'attribuzione
della vittoria alla squadra del Benevento.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare ritiene non accettabile la
richiesta di acquisizione quale mezzo probatorio sia della videocassetta, per
palese contrasto con le ristrette ipotesi normative che ne permettono l'uso,
che della documentazione fotografica, in quanto da un primo esame la stessa
risulta essere altro che la stampa con mezzi digitali dei fotogrammi di una
videocassetta, che verrebbe quindi surrettiziamente reintrodotta come mezzo
di prova.
Dopo un attento ed approfondito esame degli atti ufficiali, la
Commissione Disciplinare ha ritenuto necessario che gli stessi venissero
integrati con precisazioni, sia da parte del direttore di gara che dal
collaboratore dell'Ufficio Indagini. A tale scopo ai medesimi sono state
formulate specifiche domande.
Ottenuti i necessari chiarimenti, la Commissione Disciplinare ritiene di
poter ricostruire le principali circostanze dei fatti in esame nel modo seguente:
- verso il 30° minuto del secondo tempo, a gioco interrotto per alcune
intemperanze fra i calciatori delle due squadre, il calciatore n. 11 del
Benevento De Liguori si accasciava al suolo e dalle prime verifiche lo stesso
risultava ferito alla parte superiore del naso, con lacerazione di circa un
centimetro e copiosa perdita di sangue;
- l'ubicazione del fatto in esame deve essere individuata nei pressi delle
panchine, quindi nella zona laterale del centrocampo, ad una distanza
variabile da 5 a 10 metri dagli spalti della tribuna dove erano posizionati i tifosi
della società Reggiana: tale circostanza risulta accertata dall'arbitro (e
specificata nel supplemento di rapporto) in quanto in quella zona erano
esposti striscioni e bandiere della predetta squadra, i cui tifosi erano ivi
posizionati per l'inagibilità del settore di curva tradizionalmente riservato agli
stessi;
- nei pressi del calciatore ferito il collaboratore dell'Ufficio Indagini rinveniva
alcune monete, che nel supplemento di rapporto lo stesso specificava essere
del taglio rispettivo di 5, 10 e 20 centesimi;
- sia l'arbitro che il collaboratore dell'Ufficio Indagini hanno rilevato un
evidente stato di stordimento nel calciatore colpito, indirettamente
confermando l'opportunità del suo ricovero per accertamenti.
All'odierna riunione sono presenti per la società Reggiana
l'Amministratore Delegato Foglia assistito dall'avv. Rodella, per la società
Benevento il Presidente Spatola assistito dall'avv. Chiacchio.
Gli stessi, ulteriormente argomentando, hanno ribadito i motivi dei
rispettivi ricorsi, le reciproche controdeduzioni e le istanze proposte.
All'esito dell'esame degli atti ufficiali e delle risultanze dibattimentali, la
Commissione Disciplinare ritiene che i ricorsi non sia meritevoli di
accoglimento con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Verificata l'attendibilità della ricostruzione dei fatti che emerge dai
rapporti del direttore di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini (la cui
convergenza è assoluta e incontestabile), è stata valutata la compatibilità
degli stessi con l'ipotesi causale assunta a base del provvedimento del
giudice di prime cure.
Si è pertanto giunti alle seguenti conclusioni:
- la ferita riscontrata sulla parte superiore del naso del calciatore De Liguori
per sua natura (taglio trasversale) e dimensione (un centimetro) ben può
essere stata provocata dall'impatto di una monetina da 20 centesimi lanciata
da una distanza minima di 5 metri e massima di 10 metri;
- il lancio non poteva che provenire dal settore della tribuna dove erano ubicati
tifosi della Reggiana;
- la circostanza che il calciatore colpito potesse essere in qualche modo in
grado di proseguire la partita non risulta accreditata in alcuna parte dei
rapporti esaminati, sia in sede principale che supplementare.
La Commissione Disciplinare non ritiene accreditabile alcuna
interpretazione alternativa, infatti:
- non appare verosimile l'ipotesi che la monetina possa essere stata lanciata
da un settore diverso da quello individuato dall'arbitro;
- non appare verosimile l'ipotesi che il danno fisico al De Liguori sia stato
provocato dal pugno inferto dal calciatore Minetti in situazione precedente,
in primo luogo perchè nel referto medico manca qualsiasi riferimento ad
eventuali tumefazioni che normalmente accompagnano gli esiti di colpi che
provochino fuoriuscita di sangue;
in secondo luogo perchè fra i due episodi risulta trascorso un tempo
superiore ai due minuti: se la causa della ferita fosse il primo, non si
comprende come in tale lasso di tempo il copioso sanguinamento non sia
stato notato da nessuno;
- la pretesa simulazione del De Liguori non trova riscontro in alcun elemento,
sia descrittivo che valutativo, emergente dagli atti ufficiali.
Non appare pertanto fondata la richiesta in tesi della revoca del
provvedimento del Giudice Sportivo: lo stesso appare equo e proporzionato
alla gravità dei fatti come ricostruiti e valutati, con conseguente rigetto anche
dell'istanza in ipotesi.
Non è parimenti accoglibile neppure l'ipotesi di un inasprimento della
sanzione a carico della Reggiana: nel momento in cui la squadra del
Benevento ha potuto effettuare la sostituzione del calciatore ferito (non
avendo ancora esaurito la possibilità numerica del cambio) il danno tecnico
subito non giustifica la richiesta.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere entrambi i reclami, società A.C. Reggiana S.p.a. e società F.C.
Sporting Benevento S.r.l., e di confermare la delibera del Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.335/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO TRE PUNTI DI PENALIZZAZIONE (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005). RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (C.U. N.290/C DEL 5/4/2005 GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005)."