LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.342/C del 4/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE OMOLADE AKEEM (C.U. N.318/C DEL 19/4/2005 GARA BIELLESE-PIZZIGHETTONE DEL 17 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.342/C del 4/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE OMOLADE AKEEM (C.U. N.318/C
DEL 19/4/2005 GARA BIELLESE-PIZZIGHETTONE DEL 17 APRILE 2005).
Con la delibera indicata in epirafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare effettive al calciatore della Biellese Omolade Akeem
“per comportamento offensivo verso l’arbitro”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la
riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno del gravame ha
dedotto che il calciatore, sempre distintosi per il suo comportamento serio e
corretto, avrebbe pronunciato al 44° del secondo tempo la frase refertata in
preda alla trance agonistica, senza assumere atteggiamenti offensivi o violenti
nei confronti del direttore di gara.
All’esito della odierna riunione si ritiene il reclamo debba essere
respinto.
Dal referto di gara risulta che il calciatore al 44° del secondo tempo ha
rivolto all’arbitro, che lo ha immediatamente espulso, una espressione
univocamente offensiva (“vaffan....“), per cui resta sconfessata la tesi della
reclamante che esclude ogni intento offensivo.
Alla luce delle risultanze, ritiene la Commissione che la squalifica per
due gare, irrogata al calciatore, sia non solo congrua, ma anche rispettosa
della sanzione che quest’organo disciplinare ha sempre inflitto per le offese
agli ufficiali di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società A.S. Biellese 1902 S.p.a. per la
squalifica inflitta al calciatore Omolade Akeem.
La tassa va addebitata.
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