LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.342/C del 4/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL 21/4/2005 GARA JUVE STABIANOCERINA DEL 20 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.342/C del 4/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL 21/4/2005 GARA JUVE STABIANOCERINA DEL 20 APRILE 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di 3.100,00 euro alla società Nocerina 1910 S.r.l. “perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano alla fine del primo tempo di gara un petardo di notevole potenza, qualificato in atti come bomba carta, costituente ordigno oggettivamente pericoloso per le incolumità individuali; per ulteriore lancio mediante apposita pistola di alcuni razzi senza colpire”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Nocerina 1910 S.r.l. al fine di ottenere la congrua riduzione dell’ammenda. A sostegno del gravame ha dedotto che il lancio del petardo, finito all’esterno del campo, non avrebbe rappresentato un pericolo per i protagonisti della gara e che si tratterebbe di fatto avvenuto in campo avverso. All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo debba essere respinto. La circostanza che il petardo sia finito fuori del rettangolo di gioco non esclude la oggettiva pericolosità del gesto compiuto dalla tifoseria nocerina, essendo i petardi materiale pirotecnico idoneo ad attentare alle incolumità individuali. Va poi aggiunto l’ulteriore lancio con apposita pistola di razzi, condotta anche questa di notevole pericolosità per le incolumità individuali. La circostanza che il fatto sia avvenuto in campo avverso non vale a ridimensionare la condotta dei tifosi nocerini, in quanto detta circostanza é stata già valutata dal primo giudice, come si evince dal testo letterale della delibera. Alla stregua di siffatte considerazioni, pare alla Commissione che la sanzione di 3.100,00 euro di ammenda non ecceda i limiti di una equa sanzione e che s’imponga quindi la reiezione del reclamo senza l’addebito della tassa, in quanto tale provvedimento è stato già adottato con la precedente decisione che ha respinto il reclamo proposto dalla società anche in merito alla squalifica inflitta al calciatore Marco Pennacchietti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere reclamo della società della società A.G. Nocerina 1910 S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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