LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.346/C del 6/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 PER ENTRAMBE LE SQUADRE (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA MELFIPOTENZA DEL 1° MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.346/C del 6/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 PER ENTRAMBE LE SQUADRE (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA MELFIPOTENZA DEL 1° MAGGIO 2005). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Melfi lamentando l’eccessiva severità della sanzione inflitta alla stessa in relazione al reale svolgimento dei fatti. La richiesta viene motivata con l’opportunità di procedere ad una più attenta valutazione dei fatti accaduti in occasione dell’incontro Melfi-Potenza, laddove il comportamento e le responsabilità dei tifosi del Potenza devono ritenersi unica causa della decisione, assunta dal responsabile dell’ordine pubblico, di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita. Infatti nelle motivazioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione, lo stesso indica come “simmetrico e contestuale” il comportamento dei sostenitori delle due società, mentre da un più attento esame degli atti ufficiali emerge chiaramente che la causa principale della sospensione della gara va individuata nello sfondamento del cancello della recinzione da parte dei sostenitori del Potenza. Gli unici episodi che manifestano una speculare responsabilità delle sue tifoserie sono quelli relativi al reciproco lancio di oggetti contundenti, che non può che definirsi sporadico e non direttamente collegato allo sfondamento del cancello. Pertanto la reclamante chiede la sostanziale modifica del provvedimento del Giudice Sportivo, nella parte in cui infligge alla società Melfi la perdita della gara. All’odierna riunione sono presenti per la società ricorrente il direttore generale Castaldi assistito dall’avvocato Di Ciommo. Quest’ultimo, confermando i motivi del ricorso, sottolinea come il comunicato stampa emesso dalla Prefettura di Potenza in data 3/5/2005, già agli atti della Commissione, confermi la necessità di una diversa valutazione delle responsabilità, nel senso di una notevole attenuazione di quella ascrivibile alla società Melfi. La Commissione, dopo avere attentamente esaminato tutti gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, anche per l’applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare, assume particolare valenza ai fini della valutazione dei fatti e della conseguente individuazione della responsabilità, la relazione del responsabile del servizio preposto all’ordine pubblico, titolare del potere di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita. In tale sede il Questore Aggiunto Di Munno motiva la sua decisione con la constatata impossibilità di ripristinare l’ordine pubblico “continuando i tumulti negli spalti ed i lanci di oggetti contundenti nonché per il tentativo di invasione di campo attraverso il cancello abbattuto”. Appare chiaro da tali motivazioni che lo sfondamento del cancello da parte dei tifosi del Potenza, contrariamente a quanto asserito nel ricorso in esame, non sia unico motivo all’origine della richiesta di sospensione, bensì una delle concause ovvero la circostanza aggravante di una situazione di ordine pubblico già compromesso dagli scontri fra tifosi sugli spalti, caratterizzati dal reciproco lancio di oggetti contundenti. Resta pertanto accertata una concorrente responsabilità dei sostenitori della società Melfi negli eventi che hanno portato alla sospensione della partita, ed in tale ottica la sanzione della perdita della gara appare equa e proporzionata alla medesima sanzione inflitta alla società Potenza. E’ del resto altrettanto evidente che la maggiore responsabilità dei sostenitori del Potenza negli eventi in esame, è stata correttamente valutata e conseguentemente sanzionata con maggiore severità dal Giudice Sportivo, il che rende non apprezzabili i motivi di doglianza della ricorrente. Per questi motivi. La Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Melfi S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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