LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO CALCIATORE ANTONIO DI NARDO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA FROSINONE-LUMEZZANE DEL 24 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO CALCIATORE ANTONIO DI NARDO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA FROSINONE-LUMEZZANE DEL 24 APRILE 2005). Al quarantottesimo del secondo tempo della gara Frosinone - Lumezzano il calciatore Antonio Di Nardo (Frosinone Calcio) venne espulso dall’arbitro perché, ammonito, si girava rivolgendo al suo indirizzo la frase ”bravo, bravo, non capisci proprio un c… .”. Avverso la delibera del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il comportamento offensivo descritto con la squalifica per due gare effettive, ha proposto reclamo il calciatore confermando sostanzialmente la frase sopra riportata tranne che per il sostantivo per ultimo ivi trascritto sostituito con altro (mazza) di simile assonanza e significato. Il reclamo non può essere accolto. Dagli atti ufficiali risulta con certezza quale sia stato il reale tenore della frase pronunciata dal calciatore Di Nardo il cui significato, per altro, non cambierebbe qualora si volesse per ipotesi accreditare la tesi del reclamante. Il comportamento tenuto dal calciatore Antonio Di Nardo deve perciò essere qualificato come offensivo verso l’arbitro e, poiché la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata all’infrazione disciplinare commessa dal tesserato, deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Antonio Di Nardo (Frosinone Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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