LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.750,00 EURO (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA ACIREALELUMEZZANE DELL’8 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.750,00 EURO (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA ACIREALELUMEZZANE
DELL’8 MAGGIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto
l’ammenda di 3.750,00 euro alla società Acireale S.r.l. così motivando: “per
ripetute grida e versi chiaramente espressivi di discriminazione razziale rivolti
ad un calciatore di colore ospite quando entrava in possesso del pallone, e
pertanto del tutto indipendenti da situazioni o fatti agonistici; non si
registravano iniziative o comportamenti di pubblico e società volti anche a
censurare il descritto atteggiamento; per esposizione di uno striscione di
contenuto palesemente apologetico di comportamenti violenti tenuti da
sostenitori di altra società”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società sicula, chiedendo in
tesi la revoca della sanzione e in subordine la congrua riduzione della stessa.
A sostegno del gravame ha dedotto, in ordine alle grida e ai versi espressivi di
discriminazione razziale, che l’arbitro e il commissario di campo avrebbero
equivocato scambiando gli “uhhh” rivolti alla squadra avversaria con il “buh”,
che viene rivolto ai calciatori di colore; quanto alla esposizione dello striscione
recante la dicitura “solidarietà agli amici di Potenza”, ha dedotto che lo scritto
non avrebbe inneggiato alla violenza, come ritenuto dal Giudice Sportivo, ma
avrebbe richiamato gli incidenti di Melfi nei quali un bambino ed alcuni tifosi
della gemellata società potentina sebbene estranei agli scontri, sarebbero
rimasti vittima degli stessi.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non
possa essere accolto.
Dal referto di gara dell’arbitro e da quello del commissario di campo
emerge a chiare note come non vi sia stato alcun equivoco nell’interpretare i
cori della tifoseria acese, in quanto i cori collimavano appieno con il possesso
del pallone da parte del calciatore di colore della società Lumezzane; anche lo
striscione recante la dicitura “solidarietà agli amici di Potenza”, richiamandosi
agli incidenti di Melfi, costituisce un palese atteggiamento apologetico dei
comportamenti violenti tenuti dai sostenitori di altra società.
Ciò posto, pare alla Commissione che si debba respingere non solo la
richiesta di revoca dell’ammenda avanzata in principalità dalla società
Acireale, ma si debba anche respingere quella subordinata di congrua
riduzione della sanzione. Ed infatti, l’art.10 comma 2° del Codice di Giustizia
Sportiva sanziona con l’ammenda da 3.000,00 a 50.000,00 euro grida e cori
espressivi di discriminazione razziale o territoriale, per cui non é possibile
decurtare l’ammenda, in quanto la stessa appare irrogata, anche in
considerazione dello striscione apologetico dei comportamenti della tifoseria
di altra società, nella misura minima prevista.
Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società A.S. Acireale S.r.l. avverso
l’ammenda inflittale dal Giudice Sportivo.
La tassa va addebitata.
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