LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CALAIO’ (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NAPOLI SOCCER-RIMINI DELL’8 MAGGIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CALAIO’ (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NAPOLI SOCCER-RIMINI DELL’8 MAGGIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA. Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Emanuele Calaio’ della Napoli Soccer “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco (r.A.A.)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, con procedura d’urgenza, per ottenere la riduzione della squalifica a una sola gara. Richiamando numerose delibere adottate in casi analoghi da quest’organo disciplinare, ha sostenuto che la condotta del calciatore Calaio’ andrebbe ricompresa nella fattispecie della condotta scorretta e non dell’atto di violenza, in quanto il pur riprovevole comportamento non avrebbe cagionato all’antagonista alcun danno fisico, risultando dal referto dell’assistente arbitrale che il Calaio’ ha colpito il suo antagonista senza procurargli alcun dolore. Alla riunione odierna il difensore ha insistito nella richiesta fatta con il gravame, citando il seguente principio formulato da questa Commissione in un caso analogo: “E’ opinione di questa Commissione che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti alcun danno fisico e non avverta alcuna sensazione di dolore, circostanza questa che conflitta irrimediabilmente il concetto di violenza. In tali ipotesi, fra le quali va ricompresa quella che occupa, non é ravvisabile la fattispecie dell’atto di violenza, ma ricorre quello della condotta scorretta, che é congruamente sanzionabile con un solo turno di squalifica. Si impone quindi l’accoglimento del reclamo, riducendo ad una gara la squalifica inflitta al calciatore Emanuele Calaio’. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dal Napoli Soccer S.p.a., riducendo ad una sola gara effettiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Emanuele Calaio’. La tassa non va addebitata.
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