LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 255/C del 13/3/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MELFI – LATINA DEL 20 FEBBRAIO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ MELFI (Com. Uff. n. 220/C del 22.2.2005)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 255/C del 13/3/2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA MELFI – LATINA DEL 20 FEBBRAIO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ MELFI
(Com. Uff. n. 220/C del 22.2.2005)
- Il Giudice Sportivo,
- letto gli atti ufficiali, nonchè il reclamo tempestivamente proposto dalla società Melfi,
in ordine alla regolarità della gara in oggetto,
- verificata la propria competenza,
o s s e r v a
- La società Melfi con il reclamo in questione richiede la ripetizione della gara sul
presupposto che l’arbitro abbia ammonito per due volte il calciatore del Latina
Martinelli Emanuele, non provvedendo all’espulsione dello stesso come da specifica
disposizione disciplinare.
- Alla luce di tale assunto invocava la ricorrenza di palese “errore tecnico” pur in
mancanza di puntuali annotazioni sul referto ed atti allegati destinati a documentare le
vicende dell’incontro e le determinazioni del direttore di gara.
- A conforto dell’errore ritenuto e del vizio inerente la sua documentazione allegava
strumento visivo dal quale riteneva potesse trarsi prova definitiva delle ragioni addotte
a sostegno della doglianza.
- Preso atto di quanto sopra, osserva questo Giudice Sportivo, in primo luogo che non
ricorrono nel caso in esame le condizioni previste dalla normativa Federale in ordine
all’utilizzo dello strumento tecnologico e visivo a conforto di un assunto fatto proprio
dalla parte reclamante.
- Diverso, infatti, è il presupposto storico che solo autorizza la valutazione di
documentazione estranea agli atti ufficiali di gara.
- Per converso si rimarca che il dato di fatto da cui muove la società reclamante non
trova riscontro alcuno nei richiamati atti ufficiali ed in particolare nel referto della gara
in parola nel quale il calciatore Martinelli Emanuele risulta ammonito per una sola
volta al 38° del 1° tempo.
- Ed ove ciò non fosse sufficiente va fatto diretto riferimento alle puntuali precisazioni
che - su specifica sollecitazione di quest’ufficio – sono state fornite dal direttore di
gara.
- Costui ha precisato che in corso di gara e più in particolare al 21° del 1° tempo aveva
inflitto una ammonizione ad un calciatore del Latina, sulle prime contestandolo al
calciatore Martinelli Emanuele (n.2), ma immediatamente rendendosi conto che
destinatario del provvedimento avrebbe dovuto, invece, essere il calciatore Parma
Enea (n.10) della stessa società Latina.
- Precisa con puntualità l’arbitro che nel corso di tale fase e quando ancora il gioco non
era stato ripreso egli aveva chiarito la destinazione del provvedimento ed informato i
capitani delle due squadre ed il calciatore Martinelli che l’apparente ammonizione
precedentemente inflittagli non era a lui destinata ma al suo compagno di squadra
Parma Enea.
- Riferisce ancora il direttore di gara che durante l’intervallo provvedeva ancora a
convocare i capitani delle due squadre ai quali rendeva ulteriormente chiara la
situazione disciplinare degli atleti come sopra dettagliatamente descritta.
- Tali essendo i termini storici della vicenda e dovendo essere attribuita al referto
arbitrale ed al supplemento di esso formalmente acquisito la fede privilegiata di cui gli
atti ufficiali godono per legge federale, ne deriva la infondatezza del reclamo proposto
non ricorrendo “errore tecnico” del direttore di gara e non essendo pertanto assumibili
i provvedimenti sollecitati dalla reclamante.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Melfi, confermando il
risultato della gara acquisito in campo ( Melfi 0 – Latina 0).
- La tassa va addebitata.
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