LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 290/C del 5/4/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ BENEVENTO (Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 290/C del 5/4/2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/1 "
GARA REGGIANA – BENEVENTO DEL 26 MARZO 2005 E RECLAMO SOCIETA’
BENEVENTO (Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005)
- Il Giudice Sportivo,
- letto gli atti ufficiali, nonchè il reclamo proposto dalla società Benevento in ordine alla
regolarità della gara in oggetto,
- verificata la propria competenza,
o s s e r v a
- Risulta in maniera univoca e chiara dagli atti ufficiali quanto segue.
- All’inizio e durante la gara la tifoseria locale dava luogo a lancio di bengala, palle di
carta e bottigliette vuote, senza conseguenza alcuna.
- Un intervento dell’arbitro, che intorno alla mezzora del secondo tempo assumeva
determinazioni di natura disciplinare nei confronti di atleti protagonisti di reciproci atti di
violenza (altrove sanzionati da questo G.S.), cagionava una interruzione del gioco di
alcuni minuti nel corso della quale il calciatore della società Benevento Vincenzo De
Liguori si accasciava al suolo e presentava una ferita da taglio di circa un centimetro,
localizzata – come si legge nel referto arbitrale – alla radice del setto nasale.
- Il direttore di gara ed il collaboratore federale dell’Ufficio Indagini concordemente
attestano sul punto che il De Liguori appariva dolorante ed in stato di palese
stordimento, mentre dalla ferita lacera subita si apprezzava copiosa fuoriuscita di
sangue.
- L’atleta veniva sostituito e prontamente accompagnato al civico ospedale.
- Rilevante e parimenti certo è che il fatto descritto si verificava in prossimità del settore
dello stadio occupato dai sostenitori locali ed altresì che la ferita riportata dal calciatore
è indubitabilmente conseguita a trauma subito per effetto di violento contatto con un
oggetto idoneo a provocare la lesione da lacerazione cutanea.
- D’essere stato colpito in quel punto del campo da un oggetto riferisce peraltro
l’infortunato, vicino al quale (ancora accasciato a terra) ufficiale di gara e
rappresentante federale constatarono e raccolsero alcune monete.
- I sanitari del locale nosocomio diagnosticarono all’infortunato un trauma cranico
commotivo con ferita lacero-contusa alla fronte; la prognosi prevista era di giorni sette.
- Tanto premesso deve ritenersi assistita da assoluta certezza la circostanza che il
calciatore De Liguori sia stato colpito alla fronte da un oggetto (verosimilmente una
moneta) contro di lui scagliato da taluno dei tifosi che stazionavano nella zona degli
spalti riservata ai sostenitori locali.
- Da qui in forza del principio di responsabilità oggettiva che governa il regime di giustizia
sportiva, l’attribuibilità del fatto alla società ospitante.
- Le condizioni fisio-psichiche, poi, dell’atleta ferito, quali chiaramente emergono dagli atti
ufficiali di gara e dalla documentazione sanitaria, danno concreta ragione
dell’inevitabilità della sostituzione di quello con altro calciatore di riserva della squadra
ospite.
- Le conseguenze che ne derivano e che sono assunte anche dopo compiuta e puntuale
valutazione delle argomentazioni tutte svolte dalla società reclamante, portano in primo
luogo a ritenere incontrovertibilmente insussistenti fatti o situazioni che abbiano influito
decisamente sul regolare svolgimento della gara, peraltro normalmente proseguita e
regolarmente conclusasi.
- Ricorre, viceversa, la situazione pure disciplinata dall’art. 12 C.G.S., nella parte in cui
dispone in ordine a fatti o situazioni imputabili a sostenitori della società chiamata a
risponderne oggettivamente che – come nel caso descritto – ha unicamente prodotto
una alterazione al potenziale atletico della società Benevento.
- Le conseguenze di ordine normativo e sanzionatorio che ne derivano sono
espressamente richiamate nel citato articolo 12, per la corretta identificazione delle
quali è intanto indispensabile, esaminata la portata del fatto, determinarsi in ordine alla
ricorrenza di ipotesi di particolare gravità ovvero di particolare tenuità di esso.
- Orbene, è di certo agevole e fuor di dubbio affermare che non ricorre la prima delle due
suddette ipotesi.
- Il calciatore De Liguori ha riportato una ferita con connessa emorragia, e tuttavia –
seppur con prognosi di giorni sette – è stato in grado di lasciare l’ospedale e rientrare
allo stadio dopo qualche ora, non risultando ulteriori e più significative conseguenze
psico-fisiche.
- Ma del pari ritiene questo Giudice Sportivo impossibile che il fatto possa essere
qualificato di speciale tenuità.
- Il gesto di chi scaglia un oggetto contro la persona è significativo di comportamento
violento, volto a cagionare danni fisici. Esso non ha prodotto serie o gravi conseguenze,
ma è stato pur sempre produttivo di un danno all’integrità fisica e psichica dell’offeso,
che è stato ferito, ha perso molto sangue, ha risentito – seppur brevemente
conseguenze - nella sfera della coscienza e della vigilanza, e per effetto di quel gesto
ha dovuto lasciare il campo privando la propria squadra del suo apporto atletico ed
agonistico, così dando luogo a quella alterazione del potenziale atletico della
compagine preveduto dalla norma in esame.
- Di fronte, dunque, a tale quadro delle risultanze, resta inevitabile la individuazione della
sanzione sportiva da porre a carico della società Reggiana. La quale consiste nella
penalizzazione in classifica di punti pari a quelli conquistati al termine della gara,
sanzione ritenuta del tutto adeguata e proporzionata al fatto anche in considerazione
della significativa recidiva.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di infliggere alla società Reggiana la sanzione minima della penalizzazione di punti in
classifica in misura a quelli conquistati al termine della gara (punti 3).
- Si rimette gli atti alla Lega per quanto di competenza.
- La tassa va accreditata.
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