LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE SPATOLA, AMMINISTRATORE UNICO DELLO SPORTING BENEVENTO, E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE SPATOLA, AMMINISTRATORE UNICO DELLO SPORTING
BENEVENTO, E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- a Giuseppe Spatola, amministratore unico della società F.C. Sporting
Benevento S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con
Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad
inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento
nonché i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto
contabile/attivo e patrimonio netto contabile/diritti prestazione dei calciatori al
30 giugno 2004;
- alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., per responsabilità diretta, la
violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per
l’addebito contestato al proprio dirigente.
I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini una memoria difensiva
nella quale si chiede il proscioglimento degli stessi, sostenendosi
argomentatamente che il termine di invio alla CO.VI.SO.C. del prospetto RI
previsto dall’art.85 delle N.O.I.F. deve intendersi meramente ordinatorio e non
perentorio, così che l’avvenuto inoltro sia pure fuori termine della prescritta
documentazione rende priva di fondamento la contestazione e
conseguentemente non operante il disposto della norma sanzionatoria di cui
all‘art. 90 delle N.O.I.F.-.
A supporto del sopra espresso convincimento, si adduce che per principio
generale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge
stessal i dichiari espressamente perentori”, la quale cosa non risulta con
precipuo riferimento ai termini previsti dall’art.85 delle N.O.I.F.-.
Ad ulteriore avallo si richiama all’attenzione:
- il parere espresso dalla Corte Federale (C.U. n.2/CF del 2/8/2002) che
definisce come “perentori” esclusivamente i termini che nelle forme federali
siano indicati con il riferimento “entro e non oltre”: di guisa che, ravvisandosi
nelle norme in oggetto il solo riferimento “entro”, il termine stesso non può
essere qualificato come “perentorio”;
- la circostanza che, laddove il legislatore ha voluto porre termini perentori li
ha esplicitamente qualificati tali: ne è prova proprio la lettera dell’art.90 delle
N.O.I.F., il cui comma 5° dispone che l’adempimento richiesto deve essere
eseguito nel termine “perentorio” di quindici giorni. Appare quindi logico
ritenere, per argomento contrario, che in tutti i casi in cui il legislatore non
qualifica espressamente “perentori” i termini, gli stessi siano da considerarsi
semplicemente “ordinatori”.
All'odierna riunione sono presenti l’avvocato Monica Fiorillo in
sostituzione dell’avv. Chiacchio per i soggetti deferiti e la Procura Federale,
rappresentata dall’avv. Mario Taddeucci Sassolini, il quale ha
conclusivamente chiesti affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e
conseguentemente applicarsi l'ammenda di 10.000,00 euro a carico della
società nonché l'ammonizione a carico dell’amministratore unico della stessa.
L’avvocato Monica Fiorillo, ha riaffermato le argomentazioni svolte nella
memoria difensiva ed insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti
deferiti.
Diversamente da quanto sostenuto nelle pure apprezzabili argomentazioni
difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei
soggetti deferiti in relazione alle contestazioni loro ascritte.
Dall’articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti delle
N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l’attività di controllo contabile
sulle società professionistiche, rende inequivocabilmente la volontà del
legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici
sulla situazione economica e finanziaria delle società, al precipuo fine di
evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva
compromissione.
Così delineata la “ratio” dell’intervento normativo, risulta manifesto che lo
scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla CO.VI.SO.C., un potere
ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica
estremamente rigida onde poter risultare efficace; in tale ottica, la perentorietà
dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è
funzionale all’efficacia delle norme stesse altrimenti svuotate di concreto
significato.
Ciò premesso, alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva, la
Commissione obietta quanto segue:
- in ordine al richiamato parere della Corte Federale (coraggiosamente
definito “illuminante”) la Commissione, pure ovviamente rispettandone
l’applicabilità contingente, non può non rilevarne la vacuità di contenuto
giuridico e l’impossibile assunzione dello stesso a principio generale
applicabile anche alle fattispecie in esame;
- in ordine al disposto del comma 5° dell’art.90 delle N.O.I.F., essa
Commissione è dell’avviso che nello stesso siano contenuti elementi che
suffragano la tesi della responsabilità dei soggetti deferiti.
Infatti, in primo luogo si rileva che il mancato rispetto dei termini di cui al
precedente art.85 viene qualificato “omissione”, quindi totale inadempimento e
non semplice ritardo.
In secondo luogo, appare opportuno valutare la natura del potere
sanzionatorio attribuito in tale norma alla CO.VI.SO.C.; proprio perché riferito
all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, tale potere deve
essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle
previste nel secondo comma del medesimo art.90; sanzione funzionale al
rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un
organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente
“motivato”) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale.
Se dunque il termine di applicazione della sanzione accessoria è
inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa,
a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di
adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il
meccanismo sanzionatorio.
Così delineata la natura e l’efficacia delle norme in esame, la Commissione
ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Relativamente all’applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena
pecuniaria sia da applicarsi nella quantificazione minima prevista dalla norma
ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale
rappresentante della stessa risulti sufficiente la sanzione dell’ammonizione.
Per questi motivi la Commissione,
d e l i b e r a
di infliggere a Giuseppe Spatola, amministratore unico dello Sporting
Benevento, la sanzione dell’ammonizione ed alla società F.C. Sporting
Benevento S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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