LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE SPATOLA, AMMINISTRATORE UNICO DELLO SPORTING BENEVENTO, E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE SPATOLA, AMMINISTRATORE UNICO DELLO SPORTING BENEVENTO, E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - a Giuseppe Spatola, amministratore unico della società F.C. Sporting Benevento S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento nonché i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile/attivo e patrimonio netto contabile/diritti prestazione dei calciatori al 30 giugno 2004; - alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella quale si chiede il proscioglimento degli stessi, sostenendosi argomentatamente che il termine di invio alla CO.VI.SO.C. del prospetto RI previsto dall’art.85 delle N.O.I.F. deve intendersi meramente ordinatorio e non perentorio, così che l’avvenuto inoltro sia pure fuori termine della prescritta documentazione rende priva di fondamento la contestazione e conseguentemente non operante il disposto della norma sanzionatoria di cui all‘art. 90 delle N.O.I.F.-. A supporto del sopra espresso convincimento, si adduce che per principio generale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessal i dichiari espressamente perentori”, la quale cosa non risulta con precipuo riferimento ai termini previsti dall’art.85 delle N.O.I.F.-. Ad ulteriore avallo si richiama all’attenzione: - il parere espresso dalla Corte Federale (C.U. n.2/CF del 2/8/2002) che definisce come “perentori” esclusivamente i termini che nelle forme federali siano indicati con il riferimento “entro e non oltre”: di guisa che, ravvisandosi nelle norme in oggetto il solo riferimento “entro”, il termine stesso non può essere qualificato come “perentorio”; - la circostanza che, laddove il legislatore ha voluto porre termini perentori li ha esplicitamente qualificati tali: ne è prova proprio la lettera dell’art.90 delle N.O.I.F., il cui comma 5° dispone che l’adempimento richiesto deve essere eseguito nel termine “perentorio” di quindici giorni. Appare quindi logico ritenere, per argomento contrario, che in tutti i casi in cui il legislatore non qualifica espressamente “perentori” i termini, gli stessi siano da considerarsi semplicemente “ordinatori”. All'odierna riunione sono presenti l’avvocato Monica Fiorillo in sostituzione dell’avv. Chiacchio per i soggetti deferiti e la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Mario Taddeucci Sassolini, il quale ha conclusivamente chiesti affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente applicarsi l'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società nonché l'ammonizione a carico dell’amministratore unico della stessa. L’avvocato Monica Fiorillo, ha riaffermato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva ed insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti deferiti. Diversamente da quanto sostenuto nelle pure apprezzabili argomentazioni difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione alle contestazioni loro ascritte. Dall’articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti delle N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l’attività di controllo contabile sulle società professionistiche, rende inequivocabilmente la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, al precipuo fine di evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la “ratio” dell’intervento normativo, risulta manifesto che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla CO.VI.SO.C., un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica estremamente rigida onde poter risultare efficace; in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alle società è funzionale all’efficacia delle norme stesse altrimenti svuotate di concreto significato. Ciò premesso, alle argomentazioni svolte nella memoria difensiva, la Commissione obietta quanto segue: - in ordine al richiamato parere della Corte Federale (coraggiosamente definito “illuminante”) la Commissione, pure ovviamente rispettandone l’applicabilità contingente, non può non rilevarne la vacuità di contenuto giuridico e l’impossibile assunzione dello stesso a principio generale applicabile anche alle fattispecie in esame; - in ordine al disposto del comma 5° dell’art.90 delle N.O.I.F., essa Commissione è dell’avviso che nello stesso siano contenuti elementi che suffragano la tesi della responsabilità dei soggetti deferiti. Infatti, in primo luogo si rileva che il mancato rispetto dei termini di cui al precedente art.85 viene qualificato “omissione”, quindi totale inadempimento e non semplice ritardo. In secondo luogo, appare opportuno valutare la natura del potere sanzionatorio attribuito in tale norma alla CO.VI.SO.C.; proprio perché riferito all’inadempimento di un obbligo posto in precedenti norme, tale potere deve essere qualificato come portatore di una sanzione accessoria rispetto a quelle previste nel secondo comma del medesimo art.90; sanzione funzionale al rigido rispetto dei termini di adempimento, tanto da essere applicata da un organo amministrativo con semplice provvedimento (necessariamente “motivato”) senza neppure passare al vaglio giurisdizionale. Se dunque il termine di applicazione della sanzione accessoria è inequivocabilmente “perentorio”, per sua natura e per chiara lettura normativa, a maggiore ragione deve essere considerato perentorio il termine di adempimento dell’obbligo principale, il cui mancato rispetto mette in moto il meccanismo sanzionatorio. Così delineata la natura e l’efficacia delle norme in esame, la Commissione ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti. Relativamente all’applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria sia da applicarsi nella quantificazione minima prevista dalla norma ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale rappresentante della stessa risulti sufficiente la sanzione dell’ammonizione. Per questi motivi la Commissione, d e l i b e r a di infliggere a Giuseppe Spatola, amministratore unico dello Sporting Benevento, la sanzione dell’ammonizione ed alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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