LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIETRO IACONI, PRESIDENTE DELLA POL.ROSETANA, E SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.233/C del 2/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIETRO IACONI, PRESIDENTE DELLA POL.ROSETANA, E SOCIETA’ POL. ROSETANA CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - a Pietro Iaconi, presidente della società Pol. Rosetana Calcio S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento nonché i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile/attivo e patrimonio netto contabile/diritti prestazione dei calciatori al 30 giugno 2004; - alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato al proprio dirigente. I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini una memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento degli stessi in quanto – a seguito delle dimissioni rassegnate in data 5/7/2004 dal presidente Iaconi, materialmente sostituito nella carica in data 22/8/2004 – il termine per gli adempimenti oggetto di contestazione ha avuto scadenza nel tempo ravvicinato in cui a seguito dell’avvenuto cambio della presidenza e dell’intero Consiglio di Amministrazione del sodalizio, era in corso la riorganizzazione amministrativa e contabile della società; completata tale opera la società, seppure in ritardo, ha comunque fornito all’organo competente le prescritta documentazione. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avvocato Mario Taddeucci Sassolini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente applicarsi ammenda di 10.000,00 euro a carico della società, nonché l’ammonizione a carico del suo presidente. I deferiti non hanno chiesto l’audizione personale. La Commissione, pure alla luce dei motivi addotti nelle argomentazioni difensive, ritiene tuttavia doversi affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione alle contestazioni loro ascritte, in quanto il mancato rispetto del termine posto dall’art. 85 delle N.O.I.F. rende inevitabile, stante la sua natura perentoria, l’applicazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, dall’articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti delle N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l’attività di controllo contabile sulle società professionistiche, emerge inequivocabilmente la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, al precipuo fine d evitare che situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Così delineata la “ratio” dell’intervento normativo, risulta manifesto che lo scopo perseguito è quello di costituire, in capo alla CO.VI.SO.C. un potere ispettivo il cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica che per risultare efficace deve essere estremamente rigida; in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della documentazione richiesta alla società è funzionale all’efficacia delle norme stesse altrimenti svuotate di concreto significato. Così delineata la natura e l’efficacia delle norme in esame, la Commissione ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti. Relativamente all’applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria sia da applicarsi nella quantificazione minima prevista dalla norma ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale rappresentante della stessa risulti sufficiente la sanzione dell’ammonizione. Per questi motivi la Commissione, d e l i b e r a di infliggere a Pietro Iaconi, presidente all’epoca dei fatti della Pol. Rosetana, la sanzione dell’ammonizione ed alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. l’ammenda di 10.000,00 euro.
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