LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.247/C del 9/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MIRCO GIOVANNELLI, PRESIDENTE DEL FANO CALCIO, E SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.247/C del 9/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MIRCO GIOVANNELLI, PRESIDENTE DEL FANO CALCIO, E SOCIETA’
FANO CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stato
contestato:
- a Mirco Giovannelli, presidente della società Fano Calcio S.r.l., la violazione
dell’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90
comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato Ufficiale n. 162/A del
30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con
l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato alla data del
30/9/2004;
- alla società Fano Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di cui
all’art. 2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito contestato
al proprio dirigente.
I soggetti deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive,
nelle quali viene richiesto il proscioglimento degli stessi, in quanto il termine
per gli adempimenti oggetto di contestazione, è andato in scadenza proprio
nel momento in cui era in corso la riorganizzazione amministrativa e contabile
della società; completata tale opera, la società seppure in ritardo ha
comunque fornito all'organo competente la prescritta documentazione.
All'odierna riunione è presente la Procura Federale, in persona
dell'avvocato Federico Bagattini, che conclude il suo intervento richiedendo il
riconoscimento della responsabilità dei soggetti deferiti e l'applicazione
dell'ammenda di 10.000,00 euro a carico della società e l'ammonizione a
carico del suo presidente.
E’ presente al dibattimento l’avvocato Fabio Cazzola in rappresentanza
dei deferiti che si riporta alla memoria difensiva.
Pur comprendendo le motivazioni addotte nelle argomentazioni
difensive, la Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità dei
soggetti deferiti per le contestazioni loro ascritte, in quanto il mancato rispetto
del termine posto dall'art.85 delle N.O.I.F. rende inevitabile, per la sua natura
perentoria, l'applicazione della conseguente sanzione.
Infatti, l'articolato ed approfondito esame delle norme (artt.83 e seguenti delle
N.O.I.F.) di recente emanazione, che regolano l'attività di controllo contabile
sulle società professionistiche, rende inequivocabile la volontà del legislatore
federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla
situazione economica e finanziaria delle società, allo scopo di evitare che
situazioni debitorie raggiungano livelli di eccessiva compromissione.
Così delineata la "ratio" dell'intervento normativo, appare chiaro che lo scopo
perseguito è quello di costituire, in capo alla Co.Vi.So.C., un potere ispettivo il
cui esercizio non può che essere vincolato ad una tempistica tanto rigida
quanto efficace: in tale ottica, la perentorietà dei termini di consegna della
documentazione richiesta alle società è funzionale all'efficacia delle norme
stesse, altrimenti svuotate di ogni significato.
Così delineata la natura e l'efficacia delle norme in esame, la Commissione
ritiene comprovata la responsabilità dei soggetti deferiti.
Passando all'applicazione delle sanzioni, si ritiene che la pena pecuniaria
deve intendersi applicabile nella quantificazione minima prevista dalla norma
ed esclusivamente a carico della società, mentre a carico del legale
rappresentante della stessa sia sufficiente la sanzione dell'ammonizione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Mirco Giovannelli, presidente del Fano Calcio, la sanzione
dell’ammonizione ed alla società Fano Calcio S.r.l. l’ammenda di 10.000,00
euro.
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