LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIETRO LO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ ACIREALE, E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PIETRO LO MONACO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA’ ACIREALE, E SOCIETA’ A.S. ACIREALE S.R.L.-. In data 28.1.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione il sig. Pietro Lo Monaco per violazione dell’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere una condotta antiregolamentare consistente nell’aver richiesto che venisse accreditato, per la campagna trasferimenti 2004-2005 (calcio mercato), il sig. Enrico Fedele, attribuendoli la qualifica di collaboratore, pur non essendo quest’ultimo inserito nel foglio di censimento della stagione sportiva 2004-2005; deferiva, inoltre, la società A.S. Acireale S.r.l. per la violazione di cui all’art. 2 commi 3° e 4° del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nella sua memoria difensiva dell’8.2.2005, il Lo Monaco ricostruiva i fatti oggetto del deferimento, senza negarne la veridicità ma aggiungendo alcune circostanze che egli riteneva attenuassero l’illegittimità del comportamento tenuto. In modo particolare, il Lo Monaco affermava che all’epoca dei fatti, poiché erano in corso trattative per la cessione della società A.S. Acireale, appariva ragionevolmente prudente il ricorso a collaborazioni precarie per evitare di gravare di impegni contrattuali a lungo termine una società in via di cessione e articolava le sue richieste difensive. Nell’udienza dell’11.3.2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. precisava le proprie richieste chiedendo l’irrogazione, a carico del sig. Pietro Lo Monaco e della società A.S. Acireale, di un’ammenda pari, rispettivamente, a 1.500,00 euro e 500,00 euro. Le richieste della Procura appaiono a questa Commissione fondate e le sanzioni proposte sono da ritenersi congrue in relazione alla natura delle norme violate. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Pietro Lo Monaco, all’epoca dei fatti amministratore delegato della società Acireale, con ammenda di 1.500,00 euro e la società A.S. Acireale S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
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