LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE BRUSCOLI, PRESIDENTE DEL VIS PESARO, E SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.258/C del 16/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE BRUSCOLI, PRESIDENTE DEL VIS PESARO, E SOCIETA’
VIS PESARO 1898 S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 26.1.2005,
prot. 1205/248PF/EF/MM e con riferimento alla gara Vis Pesaro – Napoli del
9.1.2005, in data odierna viene contestata:
- al sig. Giuseppe Bruscoli, presidente della società Vis Pesaro 1898 la
violazione dell’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per aver offeso
l’arbitro mentre rientrava negli spogliatoi, al termine della gara Vis Pesaro-
Napoli del 9/1/2005;
- alla società Vis Pesaro 1898 S.r.l., per responsabilità diretta, la violazione di
cui all’art.2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito
contestato al proprio presidente.
Nelle proprie memorie difensive scritte il sig. Giuseppe Bruscoli
ammette di aver chiesto, forse in modo irruento, spiegazioni al direttore di
gara, spiegazioni che questi si sarebbe rifiutato di dare. La sua è stata una
protesta forse un po’ vibrante, determinata da un rigore assai discutibile
concesso nei minuti di recupero. L’intenzione non era di offendere, ma solo di
avere dei chiarimenti da parte di chi, comunque, riteneva di aver ricevuto un
torto.
Sottolinea infine gli ottimi precedenti disciplinari e di non aver mai avuto
problemi (in sei anni di presidenza), scusandosi nel caso di eventuale offesa
arrecata.
Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’avvocato
Federico Bagattini; nessuno viceversa è presente per la società istante.
Il rappresentante della Procura, rifacendosi agli atti ufficiali del
procedimento ed alla sostanziale ammissione del presidente Bruscoli, ritiene
fatti e circostanze chiaramente provate e conclude il proprio intervento
richiedendo l’inibizione di un mese e l’ammenda di 1.000,00 euro alla società
per la relativa responsabilità diretta.
Questa Commissione Disciplinare, sulla base delle circostanze
oggettive così come emerse dagli atti ufficiali, ritiene che non già di proteste
seppur vivaci si sia trattato, ma di offese chiare e reiterate del presidente di
una società all’ufficiale di gara.
Ritiene pertanto eque le sanzioni inflitte dalla Procura Federale.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Giuseppe Bruscoli, presidente della società Vis Pesaro, con
l’inibizione per mesi uno e la società Vis Pesaro 1898 S.r.l. con l’ammenda di
1.000,00 euro.
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