LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.266/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA FILOSI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.266/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA FILOSI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato al calciatore Andrea Filosi, tesserato per la società A.S. Viterbo Calcio S.r.l., la violazione di cu all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico conferito all’agente di calciatori Claudio Vigorelli, rilasciando altro incarico all’agente di calciatori Angelo Cristofoletti nonostante il precedente non fosse ancora scaduto. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 22.12.2003, con durata fino al 21.12.2005; il secondo risulta conferito in data 20.1.2005. Il soggetto deferito non ha fatto pervenire, nei termini, alcuna memoria difensiva. All’odierne riunione, il rappresentante della Procura Federale, avvocato Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi, dell’ammenda di 1.000,00 euro. L’interessato, comparso personalmente, non ha contestato i fatti limitandosi a tentare di giustificare il proprio operato con il dire che non gli è stata mai inviata, presso la propria abitazione, copia del documento relativo alla procura conferita nel 2003. La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che con riferimento al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta né ha provveduto a revocare l’incarico, ed altresì considerando priva di pregio la giustificazione addotta dall’interessato, ritiene doversi affermare la responsabilità del soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli viene fatto debito, risultando assolutamente palese che, come contestatogli, tale fatto integra gli estremi della violazione dei principi enunciati dall’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva. In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai sensi dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 400,0 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Andrea Filosi calciatore della società A.S. Viterbo Calcio S.r.l. con l’ammenda di 400,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it