LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.266/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA FILOSI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.266/C del 23/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANDREA FILOSI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO
CALCIO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato al calciatore Andrea Filosi, tesserato per la società A.S. Viterbo
Calcio S.r.l., la violazione di cu all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità
sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’incarico
conferito all’agente di calciatori Claudio Vigorelli, rilasciando altro incarico
all’agente di calciatori Angelo Cristofoletti nonostante il precedente non fosse
ancora scaduto.
Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 22.12.2003,
con durata fino al 21.12.2005; il secondo risulta conferito in data 20.1.2005.
Il soggetto deferito non ha fatto pervenire, nei termini, alcuna memoria
difensiva.
All’odierne riunione, il rappresentante della Procura Federale, avvocato
Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza
dell’incolpato e l’irrogazione, a carico di questi, dell’ammenda di 1.000,00
euro.
L’interessato, comparso personalmente, non ha contestato i fatti
limitandosi a tentare di giustificare il proprio operato con il dire che non gli è
stata mai inviata, presso la propria abitazione, copia del documento relativo
alla procura conferita nel 2003.
La Commissione, muovendo dal non smentito dato di fatto che con
riferimento al primo mandato il calciatore non ha dato disdetta né ha
provveduto a revocare l’incarico, ed altresì considerando priva di pregio la
giustificazione addotta dall’interessato, ritiene doversi affermare la
responsabilità del soggetto deferito in ordine al fatto di cui gli viene fatto
debito, risultando assolutamente palese che, come contestatogli, tale fatto
integra gli estremi della violazione dei principi enunciati dall’art.1 comma 1°
del Codice di Giustizia Sportiva.
In punto di equa graduazione della sanzione, viene ritenuta congrua, ai
sensi dell’art.14 del Codice di Giustizia Sportiva, l’ammenda di 400,0 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Andrea Filosi calciatore della società A.S. Viterbo Calcio S.r.l.
con l’ammenda di 400,00 euro.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.266/C del 23/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA FILOSI, CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBO CALCIO S.R.L.-."