LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.277/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE DEL CALCIO CHIETI E SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.277/C del 30/3/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE DEL CALCIO CHIETI E SOCIETA’
CALCIO CHIETI S.P.A.-.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C.
é stata contestata ad Antonio Buccilli, presidente del Calcio Chieti S.p.a., la
violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in
relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com. Uff. n.162/A
del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con
l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento, e i prospetti PA e PD con
l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile-attivo e patrimonio netto
contabile-diritti prestazione dei calciatori al 30.6.2004. Alla società Calcio
Chieti S.p.a. é stata contestata la violazione all’art.2 comma 4° del C.G.S. per
responsabilità diretta nell’addebito contestato al proprio dirigente.
Con memoria inoltrata alla Commissione il presidente Buccilli ha
chiesto di essere prosciolto sostenendo che nella fattispecie si tratterebbe di
ritardato invio dei prospetti alla CO.VI.SO.C, causato dalle estenuanti
trattative per la cessione della società, e che il termine richiamato, stante il
carattere meramente ordinatorio, avrebbe determinato soltanto la
sospensione temporanea dei contributi federali, revocabile al momento
dell’adempimento.
Dinanzi alla Commissione il rappresentante della Procura Federale ha
concluso per l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro alla società e per
l’ammonizione del Buccilli.
Nessuno è comparso per i deferiti.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada
affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto
del termine fissato dagli artt.85 e 86 delle N.O.l.F. per la trasmissione di dati e
documenti rende inevitabile, per la sua natura perentoria, l’irrogazione delle
conseguenti sanzioni. Che il termine sia di natura perentoria lo si ricava dal
fatto che alla scadenza dello stesso scatta l’obbligo di sanzionare
l’inadempimento, il che non avverrebbe se si trattasse di termine soltanto
ordinatorio: ciò é in sintonia con l’intento del legislatore federale di instaurare
un sistema di controlli periodici sulla situazione economica e finanziaria delle
società professionistiche onde evitare posizioni debitorie troppo
compromesse.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte appare
accoglibile la richiesta della Procura Federale sanzionando la società con la
ammenda di 10.000,00 euro e il presidente Buccilli con la semplice
ammonizione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere alla società Calcio Chieti S.p.a. l’ammenda di 10.000,00 euro e al
presidente Antonio Buccilli l’ammonizione.
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