LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.277/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE DEL CALCIO CHIETI E SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.277/C del 30/3/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO BUCCILLI, PRESIDENTE DEL CALCIO CHIETI E SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A.-. A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C. é stata contestata ad Antonio Buccilli, presidente del Calcio Chieti S.p.a., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Com. Uff. n.162/A del 30.4.2004, per non avere provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi-indebitamento, e i prospetti PA e PD con l’indicazione dei rapporti patrimonio netto contabile-attivo e patrimonio netto contabile-diritti prestazione dei calciatori al 30.6.2004. Alla società Calcio Chieti S.p.a. é stata contestata la violazione all’art.2 comma 4° del C.G.S. per responsabilità diretta nell’addebito contestato al proprio dirigente. Con memoria inoltrata alla Commissione il presidente Buccilli ha chiesto di essere prosciolto sostenendo che nella fattispecie si tratterebbe di ritardato invio dei prospetti alla CO.VI.SO.C, causato dalle estenuanti trattative per la cessione della società, e che il termine richiamato, stante il carattere meramente ordinatorio, avrebbe determinato soltanto la sospensione temporanea dei contributi federali, revocabile al momento dell’adempimento. Dinanzi alla Commissione il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’applicazione dell’ammenda di 10.000,00 euro alla società e per l’ammonizione del Buccilli. Nessuno è comparso per i deferiti. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che vada affermata la responsabilità dei soggetti deferiti, in quanto il mancato rispetto del termine fissato dagli artt.85 e 86 delle N.O.l.F. per la trasmissione di dati e documenti rende inevitabile, per la sua natura perentoria, l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Che il termine sia di natura perentoria lo si ricava dal fatto che alla scadenza dello stesso scatta l’obbligo di sanzionare l’inadempimento, il che non avverrebbe se si trattasse di termine soltanto ordinatorio: ciò é in sintonia con l’intento del legislatore federale di instaurare un sistema di controlli periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società professionistiche onde evitare posizioni debitorie troppo compromesse. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte appare accoglibile la richiesta della Procura Federale sanzionando la società con la ammenda di 10.000,00 euro e il presidente Buccilli con la semplice ammonizione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società Calcio Chieti S.p.a. l’ammenda di 10.000,00 euro e al presidente Antonio Buccilli l’ammonizione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it