LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIORGIO DEL SIGNORE, GIUSEPPE DI MEO, LUIGI PANARELLI ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DEL TARANTO CALCIO, E SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIORGIO DEL SIGNORE, GIUSEPPE DI MEO, LUIGI PANARELLI
ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DEL TARANTO CALCIO, E SOCIETA’
TARANTO SPORT S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato ai calciatori Giorgio Del Signore, Giuseppe Di Meo, Gianluca
Triuzzi e Panarelli Luigi la violazione di cui all’art. 27 comma 2° dello Statuto
Federale, per aver presentato, senza averne ottenuto l’autorizzazione e senza
essersi preventivamente avvalsi dei mezzi di giustizia sportiva, denuncia -
querela al Tribunale di Taranto nei confronti dei dirigenti della Taranto Calcio
S.r.l., per la quale erano al tempo tesserati; la violazione, inoltre, dell’art. 1
comma 1° del C.G.S. per aver pattuito emolumenti extra contratto con la
predetta società.
Alla società Taranto Sport S.r.l. è stata contestata violazione di cui all’art. 2
comma 4° del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
Al dibattimento erano presenti l’avv. Federico Bagattini in
rappresentanza della Procura Federale, il calciatore Giorgio Del Signore,
assistito dall’avv. Bianco, difensore anche degli altri calciatori non presenti, e
l’avv. Ponzio, difensore della società Taranto Sport S.r.l.-.
Dopo discussione, l’avv. Bagattini per la Procura chiedeva che,
derubricata la contestata violazione di cui all’art. 27 comma 2°, dello Statuto in
quella dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. venisse inflitta a ciascuno dei calciatori,
per i fatti contestati la squalifica di un mese, e alla società Taranto, per
responsabilità oggettiva, la sanzione di 2.500,00 euro di ammenda.
L’avv. Bianco per i calciatori chiedeva il proscioglimento da ogni
addebito e così pure concludeva l’avv. Ponzio per la società.
La Commissione osserva:
Sotto il profilo della prima violazione contestata la condotta dei
calciatori incolpati non appare censurabile.
Risulta dagli atti che essi presentarono alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto una vera e propria denunzia (impropriamente
definita anche “querela”) per truffa aggravata in concorso, truffa contrattuale,
insolvenza fraudolenta e quant’altro meglio visto, nei confronti di cinque
dirigenti della società Taranto Calcio S.r.l. e che in dipendenza di tale
denunzia la Procura, nel procedimento a carico di quei dirigenti per i reati di
cui agli artt. 81 - 110 - 61 n° 7 - 485 - 491 -640 c.p., emetteva decreto di
sequestro ex art. 253 e segg. c.p.c. di tutta la documentazione riguardante i
rapporti tra le società “Taranto Calcio S.r.l.” e la Lega Professionisti di Serie
C, ivi comprese le quietanze liberatorie, apparentemente rilasciate dai
calciatori denuncianti.
Si tratta nella specie di reati perseguibili d’ufficio la cui denunzia anche
senza l’autorizzazione ivi prevista, non viola l’art.27 comma 2° dello Statuto
Federale, la quale non include nella materia riservata la denunzia di reati se
perseguibili d’ufficio.
Tale norma infatti non va interpretata (e non lo potrebbe!) in
contrapposizione al diritto statuale come si verificherebbe, ove volesse
impedire al tesserato di uscire dall’ordinamento sportivo per chiedere
nell’ordinamento generale quella tutela che il primo non potrebbe dargli, non
solo, ma in contrasto col principio della territorialità della legge penale, in base
al quale essa obbliga tutti coloro che sono nel territorio dello Stato e quindi
vale a legittimare, senza limiti, il doveroso intervento del magistrato penale in
presenza di quella che dovesse ritenere una “notitia criminis”.
La condotta degli incolpati, per gli stessi motivi sopra esposti, non
potrebbe considerarsi neppure in violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S.,
come richiesto dal rappresentante della Procura Federale.
Quanto alla seconda incolpazione (pattuizione emolumenti extracontratto)
la Commissione ritiene che quel giro di assegni in parte a vuoto, in
parte emessi su conti correnti inesistenti o falsi, non costituisce prova
sufficiente di stipulazione di accordo extra-contratto, per l’astrattezza dei titoli
e per la unilateralità degli assunti degli stessi calciatori in proposito, e quindi di
parte, non suffragati da altri elementi di prova.
Pertanto gli stessi vanno prosciolti dalla specifica incolpazione; così
pure e conseguentemente va prosciolta la Taranto Sport S.r.l. e non soltanto
ed unicamente per la insufficienza della prova come sopra ravvisata, ma per il
fatto che l’incolpazione concernerebbe comunque attività di dirigenti della
fallita Taranto Calcio S.r.l. di cui l’attuale società, cui è stato trasferito il titolo
sportivo, può rispondere unicamente di atti e fatti incidenti direttamente sul
titolo sportivo anche se ricollegabii e compiuti dalla società fallita, e non anche
di comportamenti di dirigenti di quest’ultima che non risultano peraltro in alcun
modo aver collegamenti o legami con la nuova società.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere i calciatori Giorgio Del Signore, Giuseppe Di Meo, Gian Triuzzi
e Luigi Panarelli dalle incolpazioni loro ascritte nonché la Taranto Sport S.r.l.
per insussistenza della contestatale responsabilità oggettiva.
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