LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO, FABIO VASTARELLA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO E SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.284/C del 1/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI GIUSEPPE LOVERI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ S.S.
GIUGLIANO, FABIO VASTARELLA ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE
DELLA SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO E SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L.-.
A seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è
stato contestato:
- a Giuseppe Loveri, amministratore unico della società S.S. Giugliano S.r.l.,
la violazione dell’art. 7 comma 3° del C.G.S., per aver sottoscritto una
dichiarazione liberatoria non veridica al fine dell’iscrizione al Campionato di
Serie C1, in contrasto con l’art. 89 N.O.I.F. e col Com. Uff. n° l56/C del
14/5/2002 punto 3 lett. b);
- a Fabio Vastarella, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la S.S.
Giugliano S.r.l., la violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. per aver adito il
Collegio Arbitrale nonostante che nella dichiarazione liberatoria sottoscritta il
18/6/2002 avesse rinunciato a promuovere valenze economiche di sorta
anche di natura arbitrale;
- alla società S.S. Giugliano S.r.l. le stesse violazioni, per responsabilità
diretta in ordine agli addebiti contestati al suo amministratore ai sensi dell’art.
2 commi 3° e 4° del C.G.S.-.
All’odierno dibattimento i soli presenti avv. Federico Bagattini in
rappresentanza della Procura Federale e avv. Edoardo Chiacchio, difensore
del Loveri e della società Giugliano, dopo aver svolto le rispettive tesi hanno
concluso come segue.
L’avv. Bagattini: il proscioglimento del Vastarella per la contestata
violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S., l’irrogazione allo stesso calciatore
della squalifica di mesi due per la violazione di cui all’art. 7 comma 8° del
C.G.S; l’irrogazione al Loveri della inibizione temporanea di mesi due ed alla
società Giugliano la penalizzazione di un punto in classifica.
L’avv. Chiacchio: ai sensi dell’art. 18 comma 2° del C.G.S.,declaratoria
di non doversi procedere nei confronti della società per avvenuta prescrizione
delle violazioni a lei contestate e l’irrogazione al Loveri dell’ammonizione
trattandosi nella specie di unico ed isolato fatto commesso in contrasto con la
norma.
La Commissione osserva:
I fatti oggetto del presente procedimento si sono verificati il 18 giugno
2002 e precisamente nella data, certa in quanto attestata da notaio, in cui è
stata sottoscritta dal Loveri, quale amministratore della società, e dal
calciatore Vastarella, la nota “Dichiarazione Liberatoria” dedotta come non
veritiera.
La Procura Federale ha deferito, tra gli altri, la società in data 21
gennaio 2005, comunque risulta quale primo atto che possa qualificarsi di
“apertura di una inchiesta”, la precedente lettera indirizzata dalla Procura
Federale all’Ufficio Indagini in data 2 luglio 2004.
Come è riscontrabile, entrambe le date di possibile interruzione della
prescrizione di cui all’art. 18 comma 2° del C.G.S., sono successive alla
maturazione della prescrizione che si era già verificata al termine della
stagione sportiva 1/7/2003 - 30/6/2004.
Pertanto in via preliminare va accolta l’eccezione di prescrizione
sollevata dalla difesa della società.
Dall’esame della documentazione allegata, ai fini che qui interessano
nei limiti del deferimento e delle effettuate contestazioni dalle quali non è dato
di sconfinare, risulta che la dichiarazione incriminata diverge dal vero
unicamente laddove si legge che i vari emolumenti “sono stati integralmente
corrisposti fino alla data del 30 giugno 2002 a mezzo di contanti e/o assegni
circolari”.
E’ stato accertato e riconosciuto in definitiva dalle parti, che tale
dichiarazione o quietanza (“pro soluto”) era in realtà una quietanza “pro
solvendo” mediante consegna al calciatore di pagherò cambiari a
completamento di versamenti avvenuti in contanti, il tutto a saldo dei
compensi dovuti in base a contratto regolarmente depositato.
Tale fattispecie non può inquadrarsi nelle ipotesi previste e punite
dall’art. 7 comma 3° del C.G.S. che concerne “falsificazione dei propri
documenti contabili o amministrativi” da parte della società il che presuppone
un’attività consistente nell’esecuzione del falso quale oggetto materiale
dell’illecito sanzionato.
La Commissione ritiene che la fattispecie costituisca invece violazione
dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. perché la quietanza di saldo è
sostanzialmente vera, divergendo solo per la non veridica dichiarazione che il
pagamento dell’intero dovuto fosse avvenuto per contanti e/o assegni
circolari, mentre in effetti si è accertato che esso era stato effettuato, sia pure
parzialmente, con titoli cambiari aventi scadenza successiva alla data della
rilasciata quietanza.
Per tale violazione, compiuta congiuntamente dal Loveri e dal
Vastarella, appare adeguata la sanzione di cui in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Giuseppe Loveri con l’inibizione di mesi uno, di sanzionare
Fabio Vastarella con la squalifica di mesi uno e di non doversi procedere per
intervenuta prescrizione nei confronti della società S.S. Giugliano S.r.l.-.
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