LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.307/C del 13/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO S.R.L.-. Su deferimento della Presidenza della Lega Professionisti Serie C è stata contestata alla società A.S. Morro D’oro Calcio S.r.l. la violazione di cui all’art.12 comma 5° lett. A) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara Manfredonia-Morro D’Oro del 20.2.2005, utilizzato il calciatore Vincenzo Signoriello, non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega Professionisti Serie C concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento presentata dalla società. Nei termini assegnati, la società ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, sostenendo per rappresentati argomenti di avere ritenuto “in perfetta buona fede e senza sua colpa” che il Signoriello fosse nella dedotta circostanza utilizzabile, chiede: in tesi, di ritenere non applicabile nessuna delle sanzioni previste per il fatto contestato; in via di estremo subordine, che le venga comminata la sanzione meno grave fra quelle previste. Risulta peraltro acclarato, attraverso le risultanze degli atti ufficiali, che il 20.2.2005 la società deferita ha fatto scendere in campo il calciatore Vincenzo Signoriello non avente titolo per partecipare alla gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società A.S. Morro D’Oro S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 a favore della società Manfredonia, nonché l’ammenda di 500,00 euro.
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