LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.322/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO C. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.322/C del 20/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO C. S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., in data 8/3/2005 comunicato ai sensi art.28 comma 5) del C.G.S. e che qui si richiama integralmente, si è contestato: - alla società Castel di Sangro C. S.r.l. la violazione di cui all’art.2 comma 4° Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al suo presidente, all’epoca dei fatti sig.ra Fausta Bergamotto e che attualmente non riveste alcuna carica sociale, per aver trasmesso alla CO.VI.SO.C. in data 15/5/2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di verifica ispettiva, eseguita il 19/10/2004, così ottenendo, sulla base delle disposizioni federali di cui al C.U. n.167/A del 30/4/2005, l’iscrizione al Campionato in corso, che non avrebbe potuto ottenere senza l’inesattezza predetta dei dati come rilevato in sede di verifica. La Società ha fatto pervenire nei termini una memoria difensiva nella quale vengono formulate le seguenti istanze : - in primo luogo si richiede l' accertamento dell'improcedibilità se non la nullità del deferimento, in quanto quest'ultimo è riferito esclusivamente alla società e non anche al suo legale rappresentante, del cui operato la società stessa è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta; se, come sostiene la Procura Federale, le successive dimissioni del legale rappresentante in carica al momento dei fatti contestati (con rinuncia al tesseramento) sono motivo di non procedibilità nei suoi confronti, in applicazione del principio sancito dall'art. 36 comma 7° N.O.I.F., non può tale improcedibilità non estendersi anche alla società; - in secondo luogo, in caso di esame nel merito, si richiede il proscioglimento della società perchè gli addebiti risultano infondati. A parere della difesa, pur ammettendosi inesattezze nella contabilità sociale (causa principale delle errate comunicazioni alla CO.VI.SO.C.) la successiva ricapitalizzazione ha comunque sanato l'indebitamento, permettendo l'iscrizione al campionato. All'odierna riunione la società deferita è rappresentata dagli avvocati Cozzone e Chiacchio. Per la Procura Federale è presente l'avvocato Federico Bagattini, il quale ribadendo che in base alla documentazione esibita appare provata la responsabilità della società deferita, conclude il suo intervento richiedendo la sanzione di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso ovvero, se non afflittivi, nel prossimo campionato. Gli avvocati della società, ribaditi i motivi illustrati nella memoria difensiva, confermano le istanze proposte. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di improcedibilità se non di nullità del deferimento in oggetto. Rileva la Commissione che tale eccezione sia del tutto infondata e che la relativa istanza vada respinta. Appare arbitrario, nonchè privo di fondamento giuridico e normativo, sostenere che il mancato deferimento del legale rappresentante impedisca il deferimento della società: quando a quest'ultima viene contestata,come nel nostro caso, la responsabilità diretta l'agire del legale rappresentante è solo il mezzo attraverso il quale il soggetto persona giuridica manifesta ed attua la propria volontà, con lo sviluppo del rapporto organico esistente fra soci, assemblea ed organo amministrativo. L'agire di quest'ultimo consegue e non precede la formazione della volontà dei soci, e solo un atto di disconoscimento espresso (delibera assembleare che non ratifichi l'operato dell'amministratore) o tacito (instaurazione di azione di responsabilità verso l'organo amministrativo) può impedirne gli effetti nella sfera giuridica della società. Nel caso in esame, l'assemblea dei soci in data 20.5.2004 deliberando la ricapitalizzazione della società ha ratificato, facendolo proprio, tutto il pregresso operato dell'Amministratore Unico. La Commissione non può, comunque, esimersi dal rilevare l'anomalia che deriva dal mancato deferimento dell'Amministratore Unico: l'accertamento dell'applicabilità del principio sancito dall'art.36 comma 7° delle N.O.I.F. appare fisiologicamente demandato alla fase del giudizio piuttosto che a quella dell'istruttoria, anche a tutela del diritto alla difesa ("quid iuris" in caso di proscioglimento?). La scelta operata dalla Procura Federale è probabilmente motivata dal lodevole intento di generare economia processuale; resta il fatto che a questa Commissione sarebbe stato più agevole dichiarare il non luogo a procedere piuttosto che esaminare, rigettare e motivare l'eccezione in esame. Per valutare nel merito le richieste della Procura Federale e le eccezioni difensive, la Commissione ha ritenuto necessario e doveroso un approfondito esame del voluminoso materiale probatorio, coordinandone il multiforme compendio documentale. Da tale valutazione si è tratto il convincimento della insussistenza del presunto illecito amministrativo addebitato alla società Castel di Sangro Calcio S.r.l.-. Occorre preliminarmente inquadrare la natura delle disposizioni federali previste nel C.U. n. 162/A del 30.4.2004: è indubitabile che la volontà del legislatore federale sia quella di creare un articolato sistema di controlli preventivi, allo scopo di agevolare il lavoro della CO.VI.SO.C in sede di verifica dell'idoneità di una società ad ottenere l'iscrizione al campionato: in tale ottica i dati da fornire entro il 31 marzo dell'anno precedente la nuova stagione sportiva non possono non avere che la natura provvisoria e disarticolata di una sorta di bilancio di previsione. Nella fattispecie in esame, le valutazioni in ordine alla sufficiente capitalizzazione della società devono essere riferite ai tempi tecnici dell'esercizio contabile quale previsto dalle norme civilistiche ( proprio in virtù del richiamo all'art.2447 -oggi 2482 ter c.c.- contenuto nel richiamato C.U. 162/A/04) che richiedono la copertura di situazioni debitorie consolidate e non di partite correnti: a tale verifica la posizione della società appare regolarizzata dall'assemblea del 20.5.2004, che procede alla copertura delle perdite di esercizio e riporta il capitale sociale al minimo legale . La predetta assemblea risulta verbalizzata dal notaio Gioffrè di Pescara, il cui potere omologatorio di pubblico ufficiale non può essere messo in dubbio, e regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge. Dall'attento esame dei dati contabili forniti all'organo di controllo dalla società deferita, e la cui regolarità viene contestata, la Commissione prende atto della riscontrata sussistenza di irregolarità formali e dati incongruenti, ma non rileva una coordinata opera di "alterazione o falsificazione" dei dati contabili stessi. Da ultimo, non può non tenersi conto del fatto che viene contestata una irregolarità documentale alla data del 31.3.2004, per l'insussistenza di requisiti richiesti da una normativa emanata in data 30.4.2004. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società Castel di Sangro C. S.r.l. dagli addebiti a lei contestati.
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