LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.355/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI STEFANO ALTERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AGLIANESE, E DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.355/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI STEFANO ALTERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AGLIANESE, E DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L.-. Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare il presidente della Aglianese Calcio S.r.l., sig. Stefano Alteri, per la violazione dell’art.1 comma 1° Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito ad un estraneo di intrattenersi all’interno del recinto di gioco e successivamente all’interno degli spogliatoi in occasione della gara Aglinaese-Gualdo del 13 maggio 2005, senza alcuna autorizzazione. Tale deferimento ha comportato quello della società Aglianese Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.2 comma 4° del C.G.S.-. Il presidente ha fatto pervenire memoria difensiva anche nell’interesse della società e all’odierna riunione è comparso solo il rappresentnate della Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, che ha chiesto per l’Alteri l’inibizione sino al 6 giugno 2005 e per la società l’ammenda di 500,00 euro. Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che debba essere affermata la responsabilità del Presidente, e di conseguenza, della società. Nella sua relazione, il collaboratore dell’Ufficio Indagini così descrive il fatto in questione: “al 20° del secondo tempo mi trovavo in prossimità della panchina dell’Aglianese ed ho notato, seduto in questa stessa panchina, un signore con i baffi che indossava una tuta ed una giacca a vento lunga che ha chiamato per nome un calciatore (verosimilmente, uno dell’Aglianese) dicendogli “diglielo al 9 e all’11 (calciatori del Gualdo?) di non rompere il c… altrimenti gli rompiamo le gambe”. Dopo un po’ questo signore ha abbandonato la panchina dirigendosi verso gli spogliatoi, ma rimanendo all’interno del recinto di gioco. Al termine della gara ho visto questa stessa persona uscire da una porta di servizio indossando un accappatoio e, attraversato in lungo il corridoio che lo separava dagli spogliatoi dell’Aglianese, è entrato all’interno di questi. Ad un addetto che si trovava nello stesso corridoio vicino al sottoscritto e che aveva spillato sul petto un cartoncino con scritto “Aglianese Servizio” ho chiesto, indicandoglielo, chi fosse quella persona appena transitata. Risposta: è Selmi, il preparatore atletico della prima squadra. Recatomi dall’arbitro ho verificato con lui i documenti di riconoscimento depositati relativi alle persone dello staff della stessa società ammesse nel recinto di gioco come da distinta. Questi documenti si riferivano esclusivamente alle persone elencate in distinta diverse, appunto, dalla persona individuata e come sopra riferitomi trattarsi di certo sig. Selmi. Nell’occasione l’arbitro mi ha detto di non essersi accorto di nulla di quanto sopra da me riferito”. Nella sua memoria il presidente, che dice di non aver assistito alla gara e di aver acquisito notizie dai tesserati presenti in panchina, chiede “un giudizio adeguato ai fatti e alle circostanze” dopo aver ridimensionato l’episodio, senza però escludere del tutto la presenza irregolare del collaboratore dell’allenatore, in occasione di una partita delicata e tuttavia terminata regolarmente. I fatti enunciati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini non trovano adeguata smentita, e l’assenza viene solo affermata, ma non provata. Sanzione congrua per il presidente è quella dell’inibizione sino al 30 maggio 2005; per la società è adeguata l’ammenda di 500,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di sanzionare Stefano Alteri con l’inibizione fino al 30/5/2005 e la società Aglianese Calcio 1923 S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it