LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.356/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DI IVAN AIARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.356/C del 11/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DI IVAN AIARDI,
ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ROSETANA
CALCIO, E DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.R.L.-.
A seguito di deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti
di Serie C, é stata contestata al calciatore lvan Aiardi, tesserato all’epoca dei
fatti per la Rosetana Calcio S.r.l., e alla società suddetta la violazione di cui
aIl’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli incolpati
pattuito compensi extracontratto nella stagione sportiva 2003-2004.
Il deferimento scaturisce da una decisione del Collegio Arbitrale che ha
respinto il ricorso del calciatore volto al riconoscimento degli emolumenti
relativi alle mensilità maturate dall’1.1.2004 aI 30.6.2004, ritenendo essere
state corrisposte somme extra contratto. Il Collegio, respingendo la richiesta
di pagamento delle mensilità reclamate dal calciatore, ha imputato i
pagamenti prodotti dalla Rosetana alle somme dovute allo stesso in forza del
contratto. Ha quindi dedotto che, essendo le somme portate dai titoli superiori
al contenuto del contratto economico e non avendo il calciatore spiegato il
diverso titolo giustificativo, vi fosse in atti la prova dell’esistenza fra le parti di
pattuizioni in spregio al dettato dell’art.94 comma 1° delle N.O.l.F.-.
Dinanzi al deferimento suddetto la difesa del calciatore, con memoria
inoltrata nei termini, ha richiamato una recente delibera di quest’organo
disciplinare nella quale si sostiene che, se non suffragata da altri elementi di
prova, “la dazione di assegni non costituisce prova sufficiente della
stipulazione di un accordo extracontratto, stante la astrattezza dei titoli e la
unilateralità degli assunti degli stessi calciatori in proposito. Ha, quindi,
sostenuto che nel caso in esame, nel quale sia il calciatore che la società non
hanno ammesso l’esistenza di pattuizioni extracontrattuali, la quasi totalità
delle somme poste a fondamento del deferimento sono portate da titoli
astratti, quali gli assegni bancari, alcuni dei quali non intestati al calciatore ma
semplicemente “a me medesimo”, o comunque sprovvisti del timbro
societario. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra ha concluso
chiedendo in tesi il proscioglimento dell’Aiardi e in via subordinata
l’irrogazione al suddetto della sanzione nella misura minima prevista dall’art.7
ultimo comma del Codice di Giustizia Sportiva 31.7.2003.
Anche la società ha presentato una memoria difensiva per ottenere in
principalità il proscioglimento dall’addebito o in subordine l’applicazione della
sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dall’art.7 comma 4° del
C.G.S. 31.7.2003. A sostegno ha dedotto innnanzi tutto che, proiettata in
pochi anni nel mondo professionistico priva del necessario supporto tecnicoorganizzativo,
avrebbe commesso errori contabili, facendo insorgere il
sospetto di pattuizioni extracontrattuali: tali errori rappresenterebbero però il
retaggio della iniziale inesperta gestione, ormai superata per l’ingresso in
società di nuovi dirigenti esperti. Ciò premesso, ha sostenuto in via
preliminare la improcedibilità del procedimento per il mancato deferimento del
legale rappresentante della società.
All’esito dell’odierna riunione i difensori dell’Aiardi e della società
Rosetana hanno insistito per l’accoglimento delle richieste formulate nelle
memorie difensive.
Prima di passare all’esame del merito, va affrontata la questione
preliminare fatta dalla difesa della Rosetana. Per la società il suo deferimento
sarebbe improcedibile in quanto sarebbe mancato il deferimento del suo
legale rappresentante: tale carenza non inficia, a parere della Commissione,
la chiamata in giudizio della società, in quanto la chiamata del legale
rappresentante è implicita nel deferimento.
Tanto premesso, ritiene la Commissione che la sussistenza di
emolumenti extra contratto ritenuta dal Collegio Arbitrale sia provata al di là di
ogni ragionevole dubbio. L’Aiardi ha dedotto che l’esorbitanza degli
emolumenti risultanti dalle tabelle prodotte dalla Rosetana abbia
giustificazione in altro rapporto intercorrente con la società, ma non ha poi
spiegato la natura di detto rapporto. Dal canto suo, la Rosetana non ha fornito
alcun utile elemento atto a chiarire il contenuto del rapporto intercorrente con
il calciatore, ma si é limitata a formulare complessi conteggi degli emolumenti
versati al calciatore Aiardi, spiegando che le somme esorbitanti sarebbero
giustificabili come quota spettante per la partecipazione ai diritti promopubblicitari.
Ciò posto, pare alla Commissione che non possa essere accolta la
richiesta posta in principalità dalle difese dell’Aiardi e della Rosetana,
sustanziatesi nell’assunto che la natura astratta dei titoli non costituirebbe
prova efficace della esistenza di emolumenti extracontratto, ma vada invece
accolta la richiesta subordinata dei difensori di applicare al calciatore la norma
di cui all’art.7 ultimo comma del C.G.S. 31.7.2003, irrogandogli la squalifica
nella misura minima prevista di un mese e di infliggere alla società Rosetana,
ai sensi dell’art.7 comma 4° del C.G.S. 31.7.2003, la sanzione pecuniaria
minima di 4.500,00 euro, pari all’importo dell’extracontratto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Ivan Aiardi, all’epoca dei fatti calciatore della società Rosetana
Calcio, la squalifica per un mese e alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. la
sanzione pecuniaria di 4.500,00 euro.
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