LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.327/C del 22/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ENZO ALBERTINI PRESIDENTE DELL’A.S. BIELLESE, E SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.327/C del 22/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ENZO ALBERTINI PRESIDENTE DELL’A.S. BIELLESE, E SOCIETA’ A.S.
BIELLESE 1902 S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale è stato contestato al sig.
Enzo Albertini, presidente della società A. C. Biellese 1902 S.p.a., la
violazione dell’art. 7 comma 1°, C.G.S. per avere trasmesso alla CO.Vl.SO.C.
in data 14/5/2004 documenti con valori difformi da quelli riscontrati in sede di
verifica ispettiva eseguita in data 25/11/2004, così ottenendo, sulla base delle
disposizioni federali di cui al C.U. n 167/A del 30/4/2004, l’iscrizione al
campionato in corso, che non avrebbe potuto ottenere senza l’inesattezza
predetta dei dati rilevata in sede di verifica.
Alla società è stata contestata la stessa violazione ai sensi dell’art. 2,
comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta in ordine agli addebiti contestati al
suo presidente.
All’odierno dibattimento il rappresentante della Procura, avv. Mario
Taddeucci Sassolini ha chiesto che, affermate le contestate responsabilità, al
presidente della società sia inflitta la sanzione dell’inibizione per un anno ed
alla società quella di 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente
stagione sportiva ai sensi dell’art. 13 lett. F) del C.G.S. richiamato dal
precedente art. 7, comma 3.
Il presidente sig. Albertini dell’ A. C. Biellese che, aveva depositato nei
termini memoria difensiva, ha chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione
per sé e per la società richiamando le ragioni esposte per iscritto.
Ha poi prodotto vari documenti a prova di versamenti da parte dei soci
nelle casse della società, mediante bonifici bancari e/o assegni nel periodo di
giugno 2004, asserendo che gli stessi hanno avuto funzione di
ricapitalizzazione ancor prima della chiusura dell’esercizio sociale e della
convocazione dell’assemblea per l’approvazione del Bilancio 2003-2004
chiuso al 3 giugno 2004 e dalle connesse deliberazioni in ordine al capitale.
Risulta, in fatto, dagli atti che in adempimento di quanto prescritto nel
C.U. F.I.G.C. n° 167/A del 30 aprile 2004, la A.C. Biellese S.p.a. depositava
presso la CO.VI.SO.C., nel termine regolamentare (lettera B sub. I, 4), il
prospetto PA, con indicazione del rapporto «patrimonio netto contabile/attivo
patrimoniale” pari a 10 ed il prospetto PD, con indicazione del rapporto
“patrimonio netto contabile/diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori» pari
a 10,66, quindi nei limiti dei minimi prescritti rispettivamente dello 0,10 e dello
0,25.
A seguito della verifica ispettiva effettuata nella sede della società il
25/11/2004, seguita da successiva integrazione e parziale modificazione, la
CO.VI.SO.C. rilevava che in realtà, apportate le necessarie correzioni, i due
rapporti venivano a risultare inferiori ai minimi e precisamente pari a - 0,017
quello PA e -3,019 quello PD.
Secondo l’organo di controllo la società alla data del 31 marzo 2004 si
trovava nella condizione prevista dall’art. 2447 c.c.“ non possedendo il
requisito prescritto dal comma 1 lett. F) del citato allegato B) del Comunicato
Ufficiale n 162/A del 30 aprile 2004”, talchè le risultanze reali del rendiconto al
31/3/2004 non potevano consentire l’iscrizione al campionato 2004 - 2005.
La CO.VI.SO.C. deliberava pertanto di trasmettere gli atti alla Procura
Federale.
La difformità dei valori, come accertato dalla CO.VI.SO.C. era dovuta a
due voci:
- alla iscrizione, nel noto documento (extracontabile pre consuntivo al 31
marzo 2004) ,di minori ammortamenti per € 9.678,00;
- alla cancellazione di plusvalenze per cessioni dei diritti pluriennali alle
prestazioni dei calciatori pari a € 105.000,00 perché al 31 marzo 2004
dovevano considerarsi meramente stimate e non realizzate.
Il tutto era stato ricostruito a posteriori partendo dalle risultanze del
Bilancio approvato dal quale appunto poteva rilevarsi sia l’erronea indicazione
nel precedente rendiconto degli ammortamenti sia la insussistenza delle
plusvalenze. La diversità dei dati faceva sì che la perdita di periodo da €
40.000,00, indicata dalla società, saliva a € 154.40100 causando non solo
l’annullamento del capitale ma addirittura un valore negativo dello stesso pari
a € 18.115,00, con conseguente riduzione dei parametri come più sopra
indicato.
Hanno eccepito a loro difesa gli incolpati:
a) che il documento extra contabile pre - consuntivo, quale è quello di cui si
discute ha natura di provvisorietà e di previsione “in corso d’opera” per cui
una ricostruzione “a posteriori” quale quella compiuta dai verificatori della
CO.VI.SO.C., partendo dai dati definitivi di Bilancio al 30 giugno 2004 e cioè
di fine esercizio e con applicazione di metodo matematico «empirico» (ad es.
rapportando in via temporale a 9/12 i dati definitivi di Bilancio) non può
seriamente fondare l’affermazione secondo la quale alla data del 31 marzo
2004 la società si trovasse “nella fattispecie di cui all’art.2447 c.c.”;
b) che gli ammortamenti e le plusvalenze inerenti le cessioni dei diritti
pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti sono i dati tipici di fine esercizio
la cui maturazione con riferimento all’attività di gestione de qua «avviene
spesso dopo la data del 31 marzo e a ridosso se non a cavallo di quella del
30 giugno, a seguito del perfezionamento di altri negozi giuridici avviati nei
mesi precedenti dei diritti pluriennali” ed a seguito inoltre delle procedure
contabili scaturenti dalle scelte gestionali sulla base delle valutazioni
dell’andamento dell’intero anno sportivo.
Pertanto deve considerarsi lecita l’esposizione delle plusvalenze di €
105.000,00 alla data del 31/3/2004 in quanto erano in dirittura di arrivo serie
trattative di cessione di un calciatore che appunto tale plusvalenza avrebbe
fatto acquisire al bilancio; comunque in dipendenza di quanto sopra deve
valutarsi la piena buona fede o in ulteriore subordine considerarsi errore
tecnico così l’indicazione della plusvalenza come degli ammortamenti
contestati.
c) Ad ulteriore dimostrazione della buona fede, sta il fatto che prima ancora
dell’approvazione del bilancio di fine esercizio, sfumata per fatti non
dipendenti dalla società quella cessione sulla quale al 31/3/2004 appariva
definito ogni particolare dell’accordo con società terze, i soci in attesa delle
definitive determinazioni da assumersi in sede di assemblea, avevano
provveduto ad effettuare una serie di versamenti nei conti correnti della
società per rifinanziarla.
La Commissione osserva:
Per la sussistenza dell’illecito contestato (art 7 comma 3° C.G.S. e non già
comma 1°, come per errore materiale indicato nell’atto di deferimento) devono
concorrere i seguenti elementi costitutivi: la intenzionale falsificazione dei
documenti, il fine dell’agente di ottenere l’iscrizione al campionato e/o
l’ottenimento della iscrizione mediante tale falsificazione.
E’ pacifico che all’epoca dei fatti in virtù delle “Norme per I’ammissione
ai campionati professionistici 2004/2005” (Allegato sub B del C.U. della
F.I.G.C. 30/4/2004 n. 162/A) costituiva condizione, tra le altre che qui non
interessano, per l’iscrizione ai campionati professionistici della stagione 2004 -
2005, il rispetto del rapporto PA di cui all’art. 85, paragrafo IV delle N.O.I.F. e
del rapporto PD del paragrafo V dello stesso articolo, alla data del 31 marzo
2004.
La verifica eseguita nel novembre 2004 dopo che la società aveva
deliberato e depositato nei termini il Bilancio di fine esercizio, ha rilevato con
procedimento a posteriori e cioè partendo dai dati di quest’ultimo, che le
risultanze del documento contabile pre - consuntivo conteneva errori nella
indicazione degli ammortamenti e l’evidenziazione di plusvalenza non
realizzata ma solo stimata, che portavano a rapporti PA e PD nettamente
inferiori ai limiti prescritti dalle vigenti norme.
E’ da chiedersi se le difformità riscontrate derivino da falsificazione
dolosa di dati col fine specifico di eludere il divieto di iscrizione o se vadano
valutate invece come errori tecnici di imputazione di dati nel rendiconto in
corso d’opera. La Commissione opta per la seconda delle due ipotesi a ciò
indotta dalla valutazione dei comportamenti degli amministratori e della
compagine sociale, i quali, prima ancora della chiusura dell’esercizio 2003 -
2004, hanno provveduto a sostanziosi versamenti e bonifici a favore della
società, una volta venuto meno il previsto realizzo della plusvalenza
cosiddetta “latente”, ed alla puntuale ricapitalizzazione della società in
occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 30/6/2004.
Tali comportamenti, oltre a rendere, credibile l’affermata esistenza di
una seria aspettativa per la conclusione di quell’accordo che avrebbe
consentito di realizzare la plusvalenza, confortano anche la tesi dell’errore, di
aver cioè ritenuto rilevante ed utilizzabile un dato contabile non
concretizzatosi. In ogni caso i detti comportamenti col loro valore indiziario
impediscono che possa ritenersi raggiunta la prova di un’opera di alterazione
o falsificazione dei dati contabili che possegga tutti gli elementi costitutivi di
cui sopra si è detto.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Enzo Alberini e la società A.S. Biellese 1902 S.p.a. dagli
addebiti loro contestati.
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