LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 300 DEL 12 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 300 DEL 12 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Cufre’ Leandro Damian (Soc. Roma) in danno del calciatore Di Michele David (Soc. Udinese) al 10° del secondo tempo acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: al 10° del secondo tempo veniva battuto un calcio d’angolo dall’Udinese; a seguito di uno scambio con un compagno, il pallone ritornava al calciatore che aveva battuto il corner. Mentre questi era affrontato da un avversario, in zona compresa tra la linea laterale e l’area di rigore, Cufré, che si trovava con molti altri compagni ed avversari al centro dell’area di rigore, colpiva con la mano destra chiusa a pugno Di Michele, che era a stretto contatto con lui. Il gesto non era rilevato dall’Arbitro, il quale dava le spalle ai calciatori raccolti al centro dell’area di rigore perché stava seguendo lo svolgersi dell’azione da parte del calciatore dell’Udinese in possesso del pallone. Analogamente, il gesto di Cufré non poteva essere rilevato dall’Assistente n. 2 (il più prossimo rispetto all’area di rigore) perché la visibilità era coperta da altri calciatori presenti in area. Per effetto del colpo ricevuto Di Michele cadeva a terra, mentre l’azione proseguiva e si concludeva con il pallone che usciva dalla linea di fondo. Solo in quel momento l’Arbitro si avvedeva del calciatore dell’Udinese rimasto a terra e si avvicinava al punto. Di Michele si rialzava prontamente e riprendeva a giocare senza lamentare lesioni di sorta e senza dover ricorrere ad interventi dello staff sanitario. Non venivano adottati provvedimenti nei confronti di Cufré. Sussistono tutti i requisiti per l’utilizzazione della prova televisiva ai sensi dell’art. 31 comma a3) CGS. Il gesto di Cufrè è sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, come risulta chiaramente dalle immagini, sopra dettagliatamente descritte: l’Arbitro volta le spalle a Cufrè e Di Michele, e l’Assistente n. 2 non è in grado di rilevare l’episodio perché altri calciatori sono frapposti tra lui e Cufrè. La condotta di Cufrè è certamente definibile come violenta: egli ha colpito con la mano chiusa a pugno Di Michele al volto. Si è trattato chiaramente di gesto volontario, intenzionalmente diretto contro l’avversario, idoneo a cagionare un danno fisico al medesimo, considerata in particolare la zona del corpo colpita. In sintesi, l’atto commesso da Cufrè corrisponde alla definizione di violenza, quale elaborata in modo ormai consolidato dagli Organi della disciplina sportiva. Il fatto è sicuramente estraneo all’azione di giuoco. Infatti Cufrè colpisce Di Michele in un momento nel quale il pallone è controllato da un calciatore dell’Udinese, fuori dall’area di rigore, impegnato nel tentativo di superare un avversario, per poter far proseguire l’azione stessa verso la porta della Roma. Le immagini documentano in modo inequivocabile che il colpo inferto da Cufrè costituisce gesto assolutamente non funzionale allo svolgimento dell’azione: il pallone, infatti, non è stato ancora lanciato verso l’area di rigore in cui si trovano Cufrè e Di Michele, e quindi il pugno inferto all’avversario non può in alcun modo considerarsi come finalizzato ad una partecipazione di Cufrè all’azione in svolgimento. Conformemente quindi al costante orientamento degli Organi di disciplina sportiva (vedi da ultimo Com.Disc. reclamo Soc. Bologna C.U. n. 189 del 29/12/04) il comportamento di Cufrè deve essere definito come estraneo all’azione di giuoco. Quanto all’entità della sanzione, va considerata, da un lato, proprio l’estraneità del gesto all’azione di giuoco: circostanza che sul piano disciplinare è equiparata ad un fatto avvenuto a giuoco fermo. Dall’altro lato va considerata l’assenza di una qualsiasi conseguenza lesiva in concreto in danno del calciatore colpito, il quale ha potuto immediatamente riprendere la sua regolare partecipazione alla gara. Quindi, in conformità al costante orientamento della Giustizia disciplinare per fattispecie analoghe, risulta sanzione adeguata la squalifica per due giornate di gara. P.Q.M. delibera di infliggere al calciatore Cufre’ Leandro Damian (Soc. Roma) la squalifica per due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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