LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 11 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. TERNANA – Soc. BARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 11 maggio 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO PRIMAVERA TIM
Gara Soc. TERNANA – Soc. BARI
Il Giudice Sportivo aggiunto
visto il supplemento di rapporto fornito dall’Arbitro, il quale ha attestato di aver, per
errore materiale, riportato sul referto di gara quale calciatore ammonito Carioti Simone
(Soc. Ternana) anziché Lucioni Fabio (Soc. Ternana) per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario;
P.Q.M.
dispone di infliggere l’ammonizione con diffida (Settima sanzione) al calciatore Lucioni
Fabio (Soc. Ternana) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario,
revocando contestualmente la squalifica per una giornata effettiva di gara (Quarta
sanzione) al calciatore Carioti Simone (Soc. Ternana).