LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 11 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. TERNANA – Soc. BARI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 331 DEL 11 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMAVERA TIM Gara Soc. TERNANA – Soc. BARI Il Giudice Sportivo aggiunto visto il supplemento di rapporto fornito dall’Arbitro, il quale ha attestato di aver, per errore materiale, riportato sul referto di gara quale calciatore ammonito Carioti Simone (Soc. Ternana) anziché Lucioni Fabio (Soc. Ternana) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; P.Q.M. dispone di infliggere l’ammonizione con diffida (Settima sanzione) al calciatore Lucioni Fabio (Soc. Ternana) per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, revocando contestualmente la squalifica per una giornata effettiva di gara (Quarta sanzione) al calciatore Carioti Simone (Soc. Ternana).
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