LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DEL 21 aprile 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DEL 21 aprile 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gara Soc. JUVENTUS – Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) in
danno del calciatore Cordoba Ivan Ramiro (Soc. Internazionale) al 42° del secondo
tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
osserva:
le immagini evidenziano che, al 42° del secondo tempo, nella trequarti campo
dell’Internazionale, il pallone era controllato da un calciatore dell’Internazionale. A
distanza di molti metri, verso l’area di rigore, si trovavano affiancati Cordoba e
Ibrahimovic. Il primo agganciava con un piede, bloccandolo, il piede dell’avversario.
Ibrahimovic, da fermo, compiva una torsione del corpo all’indietro e, ruotando
praticamente su se stesso, colpiva con il braccio sinistro allargato Cordoba tra mento e
collo. Il calciatore dell’Internazionale cadeva all’indietro per terra.
Il fatto non era rilevato dall’Arbitro il quale stava seguendo lo svolgimento dell’azione,
ed aveva pertanto Cordoba e Ibrahimovic al di fuori del suo campo di visuale. Un
calciatore dell’Internazionale richiamava l’attenzione del Direttore di gara, il quale
interrompeva il gioco e si avvicinava a Cordoba, sempre a terra. Interveniva lo staff
sanitario prestando assistenza al calciatore. Questi, rialzatosi, usciva dal terreno, e
riprendeva subito dopo a giocare. Nei confronti di Ibrahimovic non venivano adottati
provvedimenti disciplinari.
L’episodio segnalato dal Procuratore Federale è estraneo all’azione di gioco: il gesto
commesso dal calciatore della Juventus non era, infatti, in alcun modo funzionale alla
partecipazione al gioco, poiché in quel momento il pallone era controllato da un
calciatore dell’Internazionale, marcato da un avversario, e non era stato rilanciato verso
la zona del campo ove si trovavano Ibrahimovic e Cordoba.
Il fatto non è stato rilevato dal Direttore di gara, il quale era impegnato a seguire lo
svolgimento dell’azione. Come già evidenziato, le immagini dimostrano che l’Arbitro
non poteva percepire il gesto di Ibrahimovic, in quanto avvenuto al di fuori del suo
campo di visione in quel momento.
Analogamente, le immagini non evidenziano una posizione degli altri Ufficiali di gara
utile a rilevare il fatto.
Il colpo inferto da Ibrahimovic all’avversario è definibile come violento, alla luce del
consolidato parametro interpretativo dell’art. 31 comma a3) CGS. Si è trattato infatti di
un gesto intenzionale, diretto contro un avversario ed idoneo a cagionargli un pregiudizio
fisico. La volontarietà dell’atto è resa evidente dalla ripresa televisiva la quale documenta
che il calciatore della Juventus compì il sopra descritto movimento di torsione del corpo
proprio al fine di raggiungere con il braccio allargato l’avversario.
L’oggettiva idoneità del gesto a cagionare un danno all’avversario risulta sia dal tipo di
movimento compiuto da Ibrahimovic sia dalla zona del corpo di Cordoba che ne fu
interessata.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’utilizzabilità della prova televisiva, quali
determinati dal citato art. 31 comma a3) CGS.
Sanzione adeguata alla gravità del gesto è, in conformità dei criteri applicativi
costantemente utilizzati dagli Organi disciplinari in fattispecie analoghe, la squalifica per
due giornate di gara, considerato, da un lato, che si è trattato di fatto estraneo all’azione
in svolgimento, e dall’altro che il calciatore colpito non ha subito alcun pregiudizio
concreto alla sua integrità fisica, tanto da poter immediatamente riprendere la gara e
portarla a compimento, in modo del tutto regolare, sino al termine.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Ibrahimovic Zlatan (Soc. Juventus) la squalifica per
due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.