LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DEL 3 maggio 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gara Soc. TRIESTINA – Soc. MODENA del 23 aprile 2005
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 327 DEL 3 maggio 2005
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gara Soc. TRIESTINA – Soc. MODENA del 23 aprile 2005
Il Giudice Sportivo;
rilevato dal rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal successivo supplemento
che:
sostenitori della Triestina esponevano, dal 20° al 32° del primo tempo, uno striscione di
rilevanti dimensioni contenente la frase “25 aprile: lutto nazionale”;
lo striscione veniva rimosso dagli stessi sostenitori, senza l’intervento delle Forze
dell’ordine;
osservato che:
la frase sopra menzionata esprime un’oggettiva valenza offensiva rispetto alla
celebrazione della festa della Liberazione e delle Forze della Resistenza;
la valutazione del fatto deve peraltro tenere conto della specifica realtà storica di Trieste
ove nel periodo immediatamente successivo al 25 aprile 1945 vennero compiuti eccidi
di inermi cittadini da parte delle Forze partigiane titoiste, sì da rendere comprensibile che
la data del 25 aprile sia vissuta dalla popolazione triestina come periodo che evoca
ricordi drammaticamente luttuosi;
considerato che tale elemento attenua, pur senza annullarlo, il significato offensivo di
quello striscione, che non contiene, inoltre, parole direttamente insultanti nei confronti
delle Forze italiane della Resistenza;
valutata anche, come ulteriore circostanza attenuante, l’iniziativa immediatamente
assunta dai dirigenti della società al fine di far rimuovere lo striscione, secondo quanto
risulta da documentazione inviata dalla Società medesima;
rilevato che sostenitori della Triestina hanno successivamente esposto, dal 28° al 41° del
secondo tempo, uno striscione offensivo nei confronti dei sostenitori avversari.
P.Q.M.
delibera di infliggere per tutti i fatti sopra descritti alla Soc. Triestina, a titolo di
responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 5000,00, valutata anche la recidiva.