LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio LUCCHESI (gara Sampdoria – Fiorentina del 5/2/05 – C.U. n.231 dell’8/2/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. FIORENTINA avverso l’inibizione a tutto il 30 giugno 2005 e
ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Fabrizio LUCCHESI
(gara Sampdoria - Fiorentina del 5/2/05 – C.U. n.231 dell’8/2/05).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Fabrizio Lucchesi,
Dirigente e Responsabile Organizzativo della Soc. Fiorentina, la sanzione dell’inibizione a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la
Società nell’ambito federale a tutto il 30 giugno 2005 e l’ammenda di € 10.000,00, ha
proposto reclamo la Soc. Fiorentina, chiedendo la riduzione secondo giustizia della sanzione
disciplinare irrogata.
Assume la Società ricorrente innanzitutto che, nella circostanza e sotto il profilo psicologico,
lo stato d’animo del Lucchesi era e sarebbe da ritenersi alterato dall’andamento della gara e
che, pertanto, il medesimo era in preda ad uno stress nervoso particolarmente rilevante.
Quanto ai referti degli ufficiali di gara la reclamante manifesta le proprie perplessità in
ordine alla eccessiva sinteticità degli stessi, tale da renderli inidonei ad una esaustiva
comprensione della dinamica del caso.
In secondo luogo, la reclamante evidenzia come l’episodio in questione si sia interamente
svolto alla presenza dell’Arbitro; conseguentemente il suo solo rapporto assumerebbe valore
probatorio fondamentale ai sensi dell’art.31 del C.G.S., a nulla rilevando e rendendo
inutilizzabile il complementare rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
A detta della soc. Fiorentina, da tale rapporto arbitrale, quindi, non risulterebbe che il
Lucchesi abbia pronunciato bestemmie di sorta (peraltro tale modo di esprimersi essendo
assolutamente contrario ai principi e ai valori propri del Lucchesi, alla sua cultura e alla
condotta che è uso solitamente tenere, anche in stati di concitazione emotiva come quello che
ha caratterizzato l’episodio contestato).
Inoltre, pur non negandosi la pronuncia di espressioni irriguardose, esse comunque non
sarebbero di tenore tale da giustificare e sorreggere una sanzione così grave come quella
irrogata nella specie dal Giudice Sportivo, escludendosi altresì il carattere “minatorio” di
alcune di esse. In particolare, le parole “sono nel calcio da 20 anni e ci voglio rimanere altri
20 e ci rivedremo” non dovrebbero essere intese come una minaccia, avendo solo lo scopo di
rappresentare il profondo disaccordo di una persona, operante a livello professionale ormai
da molto tempo nell’ambiente del calcio, di fronte ad una duplice decisione ritenuta ingiusta
e gravemente pregiudizievole per la Società di appartenenza.
Con riferimento all’episodio del piatto scagliato contro il muro, la Società evidenzia che il
medesimo sarebbe di portata meno grave rispetto a quanto riferito dai rapporti di gara, in
quanto il Lucchesi nell’uscire dallo spogliatoio arbitrale si sarebbe sporcato il cappotto che
teneva in mano avendo urtato il piatto pieno di pasticcini. Pronunciando le parole “ci si
mettono di mezzo anche i pasticcini” avrebbe allontanato tale piatto con un movimento
brusco della mano facendolo accidentalmente cadere a terra. Pertanto, in tale gesto non vi
sarebbe nessuna violenza o irriguardosità verso il direttore di gara o suoi assistenti, ma solo
stizza.
Infine, in relazione all’episodio delle spinte da parte del Lucchesi al dirigente della Soc.
Sampdoria addetto all’arbitro, si afferma che tale comportamento non sarebbe interpretabile
come atto di violenza, ma sarebbe dovuto, nella concitazione del momento, ad incolpevole
irruenza del Lucchesi nell’entrare e nel trattenersi nella stanza dell’arbitro, contrastando
l’opposizione fisicamente frapposta dal dirigente della Soc. Sampdoria stesso.
Pur sostanzialmente ammettendo trattarsi di condotta censurabile, la reclamante ritiene così
che la sanzione inflitta sia eccessivamente afflittiva, tenuto anche conto che il Lucchesi pur -
come detto - lavorando nel mondo del calcio da lungo tempo ed essendo “andato in
panchina” per circa 10 anni quale dirigente accompagnatore e/o addetto all’arbitro delle varie
società in cui ha operato, non avrebbe mai subito alcuna sanzione disciplinare, così
confermando la sua normale “buona condotta” e specifico profilo soggettivo.
All’odierna riunione è comparso Fabrizio Lucchesi, il quale, dopo aver tenuto a porgere le
proprie scuse per quanto occorso, ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo
le conclusioni in esso contenute.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il Lucchesi, rileva che il
gravame è parzialmente accoglibile.
Si da atto che il Lucchesi, preliminarmente, ha formalizzato le proprie sentite scuse per il
comportamento tenuto nell’occasione.
Nel merito, pur nella comprovata e sostanzialmente non contestata sussistenza della
materialità dei fatti addebitati al tesserato (dagli atti ufficiali risulta infatti
inequivocabilmente che, in occasione della gara, il Lucchesi, pur non essendo inserito in
distinta, durante l’intervallo entrava nello spogliatoio arbitrale, senza esserne autorizzato, e
dopo avere spintonato il dirigente della Società avversaria addetto all’arbitro si intratteneva
nello spogliatoio stesso rivolgendo nei confronti del direttore di gara una scomposta protesta,
inveendo contro di lui e rivolgendogli numerose frasi di tenore irriguardoso e minaccioso,
poi spintonando il dirigente della Società ospitante che, su richiesta dell’arbitro medesimo,
cercava di farlo uscire dallo spogliatoio), reputa la Commissione di dover apprezzare – ai fini
della riduzione della sanzione irrogata al Lucchesi – l’atteggiamento di sincera contrizione da
lui manifestato sia al termine della gara che nel corso della presente seduta (avendo egli
ribadito le proprie scuse per le inaccettabili intemperanze poste in essere) e l’assenza di
precedenti specifici a suo carico.
Per questi motivi, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione nei termini di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di infliggere al sig. Fabrizio
Lucchesi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire
cariche federali e a rappresentare la Società nell’ambito federale sino a tutto il 30 maggio
2005 e dell’ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa.
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