LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di Euro 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona – Torino del 23/1/05 – C.U. n.220 del 25/1/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 DEL 3 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di Euro 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona – Torino del 23/1/05 – C.U. n.220 del 25/1/05). Il procedimento Avverso il provvedimento del 23/1/2005 con cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Verona l’ammenda di Euro 6.000,00 per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Verona – Torino del 23/1/2005 (esplosione di tre petardi nel recinto di giuoco, prima dell’inizio e nei minuti finali del primo tempo; intonazione di cori dal contenuto di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari, al 4° e al 41° del secondo tempo) ha proposto reclamo la Soc. Verona. In particolare, in relazione all’esplosione dei tre petardi nel recinto di gioco, la reclamante evidenzia come, nella fattispecie, non si fosse concretizzato alcun pericolo, neppure potenziale, per l’incolumità fisica di alcuno, trattandosi, comunque, di petardi, e non di razzi, bengala od altre” tipologie pirotecniche” più pericolose. In riferimento, invece, all’intonazione di cori antirazziali nei confronti di due calciatori avversari da parte dalla propria tifoseria, la Soc. Verona osserva che non sarebbero state tenute in sufficiente considerazione né le manifestazioni di opposto tenore espresse dagli altri tifosi, né il tempestivo intervento a mezzo altoparlante della Società, che invitava il pubblico a desistere dall’intonazione di tali cori, né le specifiche attività preventive poste in essere dalla Società. Conclude la reclamante chiedendo che la decisione del Giudice Sportivo impugnata venga riformata e l’ammenda di € 6.000,00 ridotta ai minimi termini. All’odierna riunione è comparso il difensore della ricorrente che ha ulteriormente illustrato i motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore, rileva che il gravame non è fondato. In ordine all’esplosione dei petardi, si ricorda che l’art.62 comma 3 N.O.I.F. dispone che le Società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere. A nulla valgono, quindi, le osservazioni presentate dalla difesa in ordine alla inidoneità offensiva dei petardi per l’incolumità fisica di alcuno. La disposizione in esame si riferisce al “materiale pirotecnico di qualsiasi genere” non distinguendo, pertanto, tra petardi, bengala o altro materiale esplodente. Per la stessa ratio, non rileva neanche il numero limitato degli oggetti lanciati e il fatto che gli stessi non abbiano raggiunto il terreno di gioco costituendo, queste, circostanze fattuali che non escludono l’operatività della norma e conseguentemente l’applicazione della sanzione. Come noto, l’art.11 C.G.S. mira, infatti, a punire quegli accadimenti da cui “comunque possa derivare un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”, indipendentemente dal numero degli episodi – anche uno solo essendo potenzialmente sufficiente a provocare il danno – e dalla mancanza di conseguenze, in questo caso unicamente riconducibile alla distanza degli spalti dal terreno di gioco per la presenza della pista di atletica. Per quanto concerne i cori aventi contenuto ed oggetto di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori avversari, intonati dai sostenitori della reclamante e –peraltro- incontestati, la Commissione ritiene che la pretesa episodicità di tali comportamenti non escluda la responsabilità per il comportamento posto in essere, considerando anche la recidività specifica della condotta. Tale comportamento, quindi, integra la violazione dell’art.10, n.2, del C.G.S., secondo il quale le Società sono responsabili “per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale”. Sanzioni congrue appaiono quindi quelle inflitte dal Giudice Sportivo, essendo peraltro coerenti con precedenti analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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