LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. GENOA: avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Federico Ferrando (gara Genoa-Juventus del 26/2/05 – C.U. n. 253 dell’1/3/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. GENOA: avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Federico Ferrando (gara Genoa-Juventus del 26/2/05 – C.U. n. 253 dell’1/3/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto a Federico Ferrando, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Genoa-Juventus del 26/02/2005, ha proposto reclamo la Soc. Genoa, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in generale, che la sanzione sarebbe eccessivamente afflittiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti e, in particolare, che il calciatore avrebbe soltanto minacciato di colpire con un pugno il direttore di gara, senza effettivamente tentare di farlo, che le frasi pronunciate dal calciatore non sarebbero riferibili all’Arbitro e, infine, che l’episodio sarebbe da valutare in un unico contesto. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Ferrando, prima, con il pallone non a distanza di giuoco, ha colpito con una gomitata al volto un avversario che, per la conseguente emorragia nasale, non ha potuto proseguire il giuoco, dovendo essere sostituito; poi, all’atto della notificazione del provvedimento di espulsione, si è portato presso l’arbitro, rivolgendogli espressioni intimidatorie e minacciando a voce di colpirlo con un pugno; infine, pur accompagnato e sospinto fuori del terreno di gioco, ha continuato a pronunciare invettive nei confronti del direttore di gara. Si tratta di un comportamento particolarmente grave. Tuttavia, considerata l’unicità del contesto e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, nonché della circostanza che una giornata di squalifica è stata comminata a seguito della quarta ammonizione, appare equa e sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica a sei giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it