LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05)

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 295 DEL 7 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; (gara Reggina-Messina del 13/03/05 – C.U. n. 271 del 15/03/05) Il procedimento Con provvedimento in data 15/03/05 il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Messina la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara Reggina-Messina del 13/5/03, lanciato, in più occasioni, bottigliette di plastica semipiene ed un’asta per bandiera verso un settore occupato dai sostenitori avversari, colpendo ad un piede un poliziotto. Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo la Soc. Messina chiedendo la riduzione della sanzione, attesa la modestissima pericolosità dei comportamenti antiregolamentari posti in essere dai propri sostenitori in trasferta. All’odierna riunione è comparso il patrocinatore della reclamante il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la reclamante, ritiene che il gravame sia fondato. In effetti risulta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini che i sostenitori del Messina, nonostante il clima di elevata tensione innescato dalle gravi intemperanze poste in essere dai tifosi locali (v. decisione di questa Commissione nella riunione odierna), si sono limitati a lanciare, verso un settore dello stadio occupato da questi ultimi, quattro bottigliette di plastica parzialmente piene d’acqua, una delle quali attingeva ad un piede un poliziotto (che non riportava però alcuna lesione). Tenuto conto della recidiva e del fatto che si trattava di gara disputata in trasferta, appare adeguata alla modesta gravità della fattispecie concreta, e coerente con i precedenti di questa Commissione in materia, la sanzione di € 3.500,00. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre la sanzione inflitta alla Soc. Messina a € 3.500,00 e dispone la restituzione della tassa.
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