LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario DAINELLI (gara Bologna-Fiorentina del 24/4/05 – C.U. 318 del 26/4/05). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. FIORENTINA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Dario DAINELLI (gara Bologna-Fiorentina del 24/4/05 – C.U. 318 del 26/4/05). Procedura d’urgenza. Il procedimento La Soc. Fiorentina ha proposto reclamo d’urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Dario Dainelli, tesserato per la Soc. Fiorentina, per il comportamento tenuto durante la gara Bologna-Fiorentina del 24/4/2005, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, la reclamante sostiene che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l’utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare con certezza che l’episodio sia veramente sfuggito al direttore di gara o al secondo assistente (le cui posizioni erano tali da consentire agli stessi la percezione dell’episodio). In secondo luogo, la reclamante contesta la ricostruzione effettuata dal Giudice Sportivo, non potendosi connotare l’episodio come “estraneo all’azione di giuoco” o come avvenuto “a giuoco fermo”. Si è infatti trattato di un gesto commesso prima che finisse l’azione. In terzo luogo, la reclamante esclude che il comportamento del Dainelli possa essere qualificato come violento, non essendo necessariamente violento un contatto inidoneo a provocare un danno (od anche solamente un pericolo di danno). Nel caso di specie, sempre a detta della reclamante, si è trattato di un contatto non certo finalizzato a cagionare un danno ma, eventualmente, solo ad allontanare da sé l’avversario. In conclusione, la Società ricorrente ribadisce come si sia trattato di un intervento “difensivo”, senza tuttavia alcuna intenzione di ledere - o anche solo rischio di farlo - l’integrità fisica di Torrisi. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni ivi formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed il filmato televisivo, ritiene che il reclamo non è fondato. Appaiono infatti pienamente condivisibili – alla luce della visione delle riprese televisive relative alla gara -– le argomentazioni svolte dal primo Giudice per ritenere sussistenti i presupposti per l’utilizzabilità della prova televisiva ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S. Per quanto riguarda l’episodio contestato, da tali immagini risulta che, in occasione di un calcio d’angolo a favore della Fiorentina, il Dainelli, posizionato al centro dell’area di rigore avversaria ed intento a marcare un calciatore del Bologna (Torrisi), dopo che il pallone era stato respinto in fallo laterale, colpiva con un pugno il viso dell’avversario all’altezza della bocca. Tale episodio, è senza dubbio sfuggito al controllo degli ufficiali di gara, come evidenziato chiaramente dalle immagini televisive: il direttore di gara stava infatti seguendo la traiettoria del pallone respinto fuori aerea e, quanto agli altri ufficiali di gara, la loro visuale era ostruita dalla presenza di numerosi calciatori delle due squadre. La condotta del reclamante è inoltre violenta, essendo evidente l’intenzionalità di colpire l’avversario e la potenzialità di danno all’integrità fisica del medesimo, in considerazione delle modalità del gesto (mano destra chiusa a pugno) e della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato (viso dell’avversario): segni questi di una precisa volontà lesiva e non di un mero intento difensivo. Sotto questo profilo non sembra pertanto accoglibile la tesi difensiva della reclamante. A questa Commissione non resta che verificare pertanto la sussistenza del terzo requisito per l’utilizzo della prova televisiva, la cui sussistenza è contestata dalla ricorrente: l’estraneità del fatto dall’azione di gioco. Al riguardo, la Commissione ritiene che il concetto di “azione in svolgimento” non implichi necessariamente il “controllo” o “possibile controllo” del pallone ma ricomprenda – come correttamente indicato dallo stesso Giudice Sportivo e in passato più volte ribadito da questa Commissione - anche gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro e successivo controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere in un contesto avulso dall’azione di giuoco nel suo complesso). Nel caso di specie, dalle immagini risulta in modo inequivoco che il tipo di movimento posto in essere dal Dainelli in danno dell’avversario non poteva costituire gesto funzionale allo svolgimento dell’azione, non essendo in alcun modo collegato ad un eventuale e possibile controllo del pallone (che in quel momento era già stato rinviato fuori dall’area di rigore e verso il fallo laterale), né tantomeno finalizzato a contendere all’avversario una posizione di vantaggio per conquistare il pallone stesso, essendo entrambi i calciatori nella impossibilità di controllare il pallone e di partecipare nell’immediatezza ad un eventuale sviluppo del giuoco. Sotto il profilo sanzionatorio, questa Commissione ritiene di condividere le argomentazioni del Giudice di primo grado relativamente, da un lato, all’equiparazione del gesto estraneo all’azione di giuoco al fatto avvenuto a giuoco fermo e, dall’altro lato, all’assenza di conseguenze lesive per il Torrisi. L’episodio è stato quindi correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore Dario Dainelli; dispone l'incameramento della tassa.
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