LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore IBRAHIMOVIC Zlatan (gara Juventus- Internazionale del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore IBRAHIMOVIC Zlatan (gara Juventus-
Internazionale del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).
Il procedimento
La Soc. Juventus ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice
Sportivo ha inflitto, in applicazione dell’art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Zlatan Ibrahimovic, tesserato per la
Soc. Juventus, per il comportamento tenuto durante la gara Juventus-Internazionale del
20/4/2005, ed in particolare per aver colpito tra mento e collo un calciatore avversario
(Cordoba) con il proprio braccio sinistro allargato, in frangente estraneo all’azione di
giuoco.
A sostegno del gravame, si assume che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per
l’utilizzo della prova televisiva, posto che, in primo luogo, non potrebbe affermarsi con
certezza che l’episodio sia veramente sfuggito anche agli assistenti del direttore di gara.
Invero, a detta della reclamante, almeno uno degli assistenti si sarebbe trovato in posizione
ottimale per seguire l’azione; inoltre risulterebbe dalle immagini televisive che il direttore
di gara, una volta accortosi del fatto che un calciatore dell’Internazionale si trovava a terra,
ebbe a segnalare agli altri calciatori della medesima squadra – con chiara gestualità – di
aver sotto controllo la situazione, per aver compreso quanto accaduto, ciò che farebbe
presumere una sua consultazione quanto meno visiva con uno degli assistenti. La
reclamante chiede pertanto acquisirsi sul punto ulteriori informazioni dagli assistenti di
gara.
In secondo luogo, la reclamante contesta che il gesto compiuto da Ibrahimovic possa essere
considerato estraneo all’azione di giuoco: ciò in quanto l’avvicinarsi del calciatore
juventino alla zona di campo ove si stava svolgendo l’azione era finalizzato a rientrare da
un possibile fuori gioco o comunque a dettare il passaggio in caso di rinnovato possesso del
pallone da parte dei propri compagni di squadra. Quindi, a detta della reclamante, allorché
venne “agganciato” al piede da Cordoba, Ibrahimovic stava partecipando al gioco con
comportamento funzionale allo svolgimento dell’azione considerata nel suo complesso,
tanto più che proprio in quel momento il pallone era stata recuperato, sia pure fallosamente,
dai calciatori juventini, impegnati in un “pressing alto” sugli avversari, ed indirizzato nella
zona di campo occupata appunto da Cordoba e Ibrahimovic.
In terzo luogo si contesta la natura violenta della condotta posta in essere da Ibrahimovic:
questi infatti, vistosi impedito nel suo movimento verso il centro campo dal pestone al piede
operato in suo danno dall’avversario, si sarebbe limitato ad una reazione istintiva, provocata
dal dolore avvertito, ed avrebbe effettuato una rotazione su se stesso allargando il braccio
con angolo di escursione modesto (40-50 gradi), fino ad attingere il collo di Cordoba senza
alcuna idoneità lesiva. Sul punto la difesa produce relazione medico-legale.
Conclude pertanto la reclamante chiedendo la revoca della sanzione di due giornate di
squalifica; in subordine chiede la riduzione della stessa, dovendosi considerare circostanza
attenuante la provocazione posta in essere da Cordoba con la sua precedente scorrettezza
(atto violento inspiegabilmente ignorato dal Procuratore Federale).
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante, il quale – dopo aver dato
lettura di una dichiarazione scritta rilasciata dal calciatore - ha illustrato ulteriormente le
argomentazioni difensive ribadendo le conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, acquisito supplemento di
rapporto dal direttore di gara, rileva che il gravame non è fondato.
Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee
a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell’art. 31, comma a3), del C.G.S.
(nello specifico si tratta di riprese effettuate dall’emittente televisiva SKY).
Premesso che non compete alla Commissione denunciare, in questa sede, eventuali limiti
della normativa riguardante l’utilizzo della prova televisiva né sindacare, da un punto di
vista generale, la correttezza e la coerenza dell’esercizio del potere di segnalazione
conferito al Procuratore Federale dall’art. 31 CGS, si osserva come dalle immagini acquisite
risulti che al 42° del secondo tempo, mentre il pallone era controllato dall’Internazionale
nella propria trequarti, Cordoba e Ibrahimovic, nei pressi dell’area di rigore
dell’Internazionale, venivano a contatto fisico: il primo agganciava con un piede,
bloccandolo, il piede dell’avversario; questi a sua volta compiva una parziale rotazione su
se stesso e colpiva con il proprio braccio sinistro allargato la zona tra mento e collo del
calciatore nerazzurro, che cadeva a terra.
Quanto al primo requisito normativo della prova televisiva, le immagini evidenziano
chiaramente che l’arbitro, impegnato a seguire lo svolgimento dell’azione, non ebbe modo
di percepire quanto accadeva alle sue spalle tra Cordoba e Ibrahimovic. Il dubbio –
sollevato dalla reclamante - che lo scontro fisico tra i due calciatori potesse invece essere
stato notato da uno degli assistenti è stato fugato con l’odierna audizione telefonica del
direttore di gara e del suo secondo assistente: entrambi hanno riferito di non aver
assolutamente visto la dinamica del contatto fisico tra i due calciatori.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame volto a contestare la sussistenza del
requisito dell’estraneità della condotta violenta all’azione di giuoco. Al riguardo la
Commissione ritiene che l’espressione azione in svolgimento non implichi necessariamente
il controllo o il possibile controllo del pallone, ma ricomprenda anche – come ribadito in
precedenti decisioni – gli atti direttamente ed immediatamente funzionali ad un futuro
controllo dello stesso (la norma intende infatti sanzionare condotte violente poste in essere
in un contesto avulso dall’azione di gioco considerata nel suo complesso). Ovviamente la
possibilità di futuro possesso del pallone – da parte del calciatore che pone in essere la
condotta violenta - deve essere attuale e concreta, non del tutto ipotetica ed eventuale.
Nel caso di specie, dalle immagini televisive risulta chiaramente che, negli attimi
immediatamente precedenti al contatto fisico, entrambi i calciatori stavano lentamente
rientrando verso il centrocampo, disinteressandosi dell’azione in corso, la quale
evidentemente, non doveva apparirgli suscettibile di sviluppi tali da coinvolgerli nel
recupero del pallone (che in quel momento era in possesso della squadra ospite). L’assunto
difensivo secondo cui giusto in quel frangente un calciatore dell’Internazionale avrebbe
perso il controllo del pallone (che sarebbe stato indirizzato proprio nella zona di campo ove
si trovavano Cordoba e Ibrahimovic) non trova conforto nelle immagini televisive, le quali
evidenziano invece come al momento del contatto fisico tra i due calciatori l’arbitro avesse
già interrotto il gioco (interruzione peraltro sicuramente percepita dai due calciatori) per
sanzionare un fallo a favore della squadra ospite. E’ dunque irrilevante la posizione del
pallone al momento del contatto. In questa situazione il movimento del calciatore juventino
verso il centro campo, l’aggancio del suo piede da parte di Cordoba, il conseguente
immediato movimento scomposto del primo sono tutti eventi estranei all’azione di gioco in
svolgimento, essendo meramente ipotetica ed eventuale – nei momenti immediatamente
antecedenti, alla condotta antiregolamentare – se non del tutto esclusa – nell’incipit della
stessa - la possibilità dell’autore di questa di rientrare in possesso del pallone. Difettando
dunque nella specie il rapporto di funzionalità – anche intesa come possibilità immediata,
concreta ed attuale di recupero del possesso del pallone - tra la condotta violenta e l’azione
di gioco in corso, deve ritenersi sussistente il requisito normativo dell’estraneità all’azione
di gioco.
Quanto al terzo requisito richiesto dall’art. 31 comma a3) del C.G.S., ritiene la
Commissione che giustamente la condotta posta in essere da Ibrahimovic sia stata
qualificata violenta dal Giudice Sportivo. Il movimento del braccio e la zona del corpo
dell’avversario che ne fu attinta costituiscono infatti indici inequivoci di volontà lesiva. La
forza cinetica impressa al gesto di flessione dell’avambraccio sul braccio ed al conseguente
allargamento dell’arto verso il volto ed il collo di Cordoba non è stata di intensità tale da
poter arrecare danni al calciatore colpito (e la caduta a terra di quest’ultimo è stata
verosimilmente frutto di scorretta esagerazione), ma non si è sicuramente trattato di un
semplice movimento istintivo o “riflesso”, perché la mera reazione al dolore (che
certamente non può essere stato molto significativo) per il pestone al piede avrebbe dovuto
e potuto estrinsecarsi in gesti ben diversi e più contenuti, senza necessità di attingere il collo
dell’avversario.
In ordine alla quantificazione della sanzione, questa Commissione non può che condividere
la valutazione del Giudice Sportivo, essendo dagli Organi di giustizia sportiva
costantemente sanzionate con la squalifica per due giornate effettive di gara le condotte
violente a gioco fermo.
Quanto all’invocata applicazione dell’attenuante della provocazione, la Commissione
ritiene che la reazione fisica posta volontariamente in essere dal reclamante sia stata
sproporzionata rispetto all’asserito “pestone” ricevuto dal Cordoba (la cui precisa dinamica
non risulta peraltro chiarita dalle immagini televisive). L’episodio in esame non è quindi
equiparabile al precedente invocato dalla difesa (C.U. 101 del 29/10/2002), essendo diversa
la condotta che in quel caso venne valutata dal Giudice Sportivo come “provocazione”
(fallo in gioco pericoloso sanzionato con ammonizione) tale da giustificare la riduzione
della sanzione.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento
della tassa.
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