LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Empoli-Pescara del 15/4/05 – C.U. n. 309 del 18/4/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro SBRIZZO (gara Empoli-Pescara del 15/4/05 – C.U. n. 309 del 18/4/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Sbrizzo, tesserato per la Soc. Pescara, per avere, al 47° del secondo tempo della gara Empoli – Pescara del 15 aprile 2005, in segno di protesta contro l'espulsione di un compagno, appoggiato le mani sul torace dell'Arbitro, spingendolo leggermente, ha proposto reclamo la Soc. Pescara, chiedendo la riduzione della sanzione da tre a due giornate. A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Sbrizzo sarebbe stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell’arbitro, essendosi trattato di semplice ed istintiva reazione di protesta (non violenta né offensiva) a fronte di una incomprensibile decisione arbitrale (mancata concessione di un calcio di rigore a favore della propria squadra e contestuale espulsione di un compagno) All’odierna udienza è comparso il difensore della Soc. Pescara, che ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo chiedendone l’accoglimento. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame debba essere respinto. Dal referto (fonte privilegiata di prova) emerge infatti che lo Sbrizzo ha effettivamente “messo le mani” sul petto del direttore di gara, “spingendolo leggermente all’indietro”. Tale condotta – al di là dell’intento di mera protesta che può averla ispirata – si connota quale gesto concretamente invasivo della sfera fisica dell’arbitro e, comunque, quale plateale intemperanza che viola il fondamentale dettato regolamentare che impone il rispetto della persona del direttore di gara. Nessuna valenza giustificativa o di attenuante, in base a tali princìpi, può ovviamente derivare dalla presunta erroneità delle decisioni arbitrali antecedenti al comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l’incameramento della tassa.
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