LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 19 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. VERONA avverso l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Perugia del 13/5/05 – C.U. 344 del 17/5/05). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 19 maggio 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. VERONA avverso l’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Perugia del 13/5/05 – C.U. 344 del 17/5/05). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’obbligo di disputare una giornata di gara a porte chiuse, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara del Campionato di Serie B Tim Verona-Perugia del 13/5/2005, ha proposto reclamo d’urgenza la stessa Società, chiedendo la commutazione della sanzione in una ammenda di carattere economico. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in primo luogo, che i cori dei propri tifosi hanno avuto come bersaglio un calciatore della squadra avversaria non in quanto di colore ma quale autore, nella gara di andata, di una irriguardosa protesta nei confronti del direttore di gara (sanzionata successivamente con 8 giornate di squalifica). La Soc. Verona afferma inoltre che la contestata recidiva dovrebbe essere compensata dalla documentata attività della Società volta a prevenire tali condotte. Il Giudice Sportivo non ha inoltre tenuto conto del comportamento di dissociazione (fischi) nei confronti dei cori posti in essere dalla tifoseria di casa, non refertato dagli ufficiali di gara né dall’Ufficio Indagini probabilmente a causa del frastuono dello stadio. La reclamante lamenta che i cori in questione sono stati enfatizzati dai fatti occorsi al termine della gara (in particolare, la rissa scatenata da alcuni tesserati della squadra avversaria). Per questi motivi, la Società reclamante contesta la eccessività della sanzione, sproporzionata rispetto a casi analoghi in cui è stata comminata una ammenda. Non sembra peraltro rispettato, a detta della reclamante, il principio di graduazione della sanzione fra il minino ed il massimo edittale. Alla riunione odierna è comparso - insieme al rappresentante della Società – il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del quarto ufficiale di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini ed i supplementi agli stessi richiesti dal Giudice Sportivo) risulta che i sostenitori della Soc. Verona intonavano, per tutto il corso della gara, cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario, ogni volta che questi veniva in possesso del pallone. Si è trattato di una condotta particolarmente grave, per la sua pervicace sistematicità ed intensità (i cori sono stati intonati durante tutto l’incontro e ogni volta in cui il calciatore avversario di colore, bersaglio degli stessi, veniva in possesso del pallone) e per il suo contenuto di discriminazione razziale. A ciò si aggiunga che la Società reclamante è già stata sanzionata quattro volte, nel corso della presente stagione sportiva, per analoghi episodi posti in essere dai propri tifosi. Tale comportamento – ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Verona – è stato pertanto correttamente valutato dal Giudice Sportivo, tenuto conto, da un lato, della recidiva specifica e reiterata nonché della manifesta inefficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie precedentemente irrogate e, dall’altro, delle documentate iniziative (incontestate e senza dubbio apprezzabili) assunte dalla Società stessa per la prevenzione delle condotte razziste da parte di propri sostenitori. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante in merito ad una presunta dissociazione della restante tifoseria nei confronti dei cori razzisti - non trovando alcun riscontro negli atti ufficiali ed essendo anzi esplicitamente escluse da entrambi i supplementi di rapporto acquisiti agli atti - non sono invece accoglibili. Irrilevante, e comunque non condivisibile, è anche l’assunto secondo il quale i cori, essendo diretti ad un solo calciatore avversario di colore e non ad un suo compagno di squadra (anch’egli di colore), non avrebbero avuto contenuto di discriminazione razziale, ma sarebbero legati a precedenti specifici dello stesso tesserato. Gli atti ufficiali (fonte privilegiata di prova) indicano infatti in modo inequivocabile la natura di tali cori. Si è trattato di una condotta di speciale gravità e non vi è quindi dubbio che i predetti comportamenti siano sanzionabili a titolo di responsabilità oggettiva, ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 10, comma 5, primo paragrafo, del C.G.S. Appare pertanto equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare l’obbligo di svolgimento a porte chiuse della prossima partita; dispone l’incameramento della tassa.
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