LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Lazio – Roma del 6/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Lazio – Roma del 6/1/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 2/1/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il
calciatore Paolo Di Canio, tesserato per la Soc. Lazio, per rispondere della violazione
dell'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, nei momenti successivi al termine della gara Lazio-
Roma del 6/1/05, rivolto ai sostenitori laziali occupanti la Curva Nord dello Stadio Olimpico
un saluto con il braccio destro teso, interpretabile come “saluto romano”; con lo stesso atto
era deferita anche la Soc. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta
al proprio tesserato.
Nei termini stabiliti gli incolpati facevano pervenire una memoria difensiva assumendo che
Di Canio (come dallo stesso dichiarato all’Ufficio Indagini) si sarebbe limitato ad agitare le
braccia per partecipare la felicità ai tifosi festanti della Curva Nord, senza voler attribuire
alcun significato politico al proprio gesticolare. In particolare, non vi sarebbe, ad avviso
della difesa, alcuna prova che Di Canio abbia voluto rivolgersi alla folla con il c.d. “saluto
romano”: la foto in atti che lo ritrae con il braccio destro teso fisserebbe in un’istantanea un
movimento più ampio, privo di qualsivoglia connotazione di natura politica o di incitazione
alla violenza. Inoltre, sul piano di principio di diritto, la difesa evidenziava che la stessa
Procura nell’atto di deferimento non aveva annesso a tale condotta alcun significato
politico, con la conseguenza dell’insussistenza di un comportamento disciplinarmente
sanzionabile.
Concludevano pertanto i deferiti chiedendo di essere prosciolti da ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione della sanzione di €
10.000,00 per il Di Canio e di € 10.000,00 per la Soc. Lazio.
Sono comparsi altresì il rappresentante della Società ed il difensore dei deferiti,il quale,
dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle
conclusioni ivi formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il deferimento sia fondato.
Emerge infatti dalla relazione dell’Ufficio Indagini che il calciatore Di Canio, nel contesto
delle manifestazioni di giubilo per la vittoria riportata dalla propria squadra sulla Roma,
ebbe a portarsi sotto la Curva Nord ed ivi rivolgere ai sostenitori laziali un gesto
univocamente interpretabile quale “saluto romano”, siccome concretatosi nel tendere il
braccio destro, con le dita della mano serrate, in una posa (v. la foto in atti) che non è in
alcun modo confondibile con un gesto di giubilo. Del resto se si fosse trattato di un
semplice gesticolare festante il collaboratore dell’Ufficio Indagini non ne avrebbe fatto
menzione nella propria relazione (fonte privilegiata di prova): la segnalazione quindi
presuppone che il suddetto collaboratore, osservando le incontenibili manifestazioni di
giubilo del calciatore, abbia notato che il medesimo, ad un certo punto, ebbe ad assumere la
postura di cui trattasi, conservandola evidentemente per qualche secondo almeno, altrimenti
(se si fosse cioè trattato di un segmento istantaneo di un più ampio movimento del braccio
diretto al festeggiamento) non sarebbe stato in alcun modo percepibile ed interpretabile
come “saluto romano” un gesticolare continuo ed ininterrotto.
Pertanto, la pretesa difensiva di voler prescindere dalla connotazione politica del gesto- non
esclusa in realtà dalla Procura ma dalla stessa ventilata come mera possibilità (“…pur
prescindendo…”) - è infondata, dovendosi considerare il gesto del Di Canio
immediatamente ed inequivocabilmente evocativo di una precisa ideologia politica. Da ciò
discende la rilevanza disciplinare della condotta, non essendo ammissibile che un tesserato,
in occasione di una manifestazione sportiva, evochi qualsiasi tipo di ideologia e/o
appartenenza politica con gesti plateali, potenzialmente idonei a provocare atteggiamenti
violenti da parte delle tifoserie.
Di conseguenza è incontestabile che il gesto compiuto dall’incolpato si ponga in contrasto
con i doveri di correttezza e probità posti a carico dei tesserati dall’art. 1, comma 1 C.G.S.
Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Di Canio per la violazione ascritta, cui
consegue ex art. 2, comma 4 C.G.S la responsabilità oggettiva della società di appartenenza.
Sanzioni eque, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Paolo Di Canio la sanzione della
ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00, e alla Soc. Lazio la sanzione dell’ammenda
di € 10.000,00.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Paolo DI CANIO – calciatore Soc. Lazio violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Lazio – Roma del 6/1/05)."