LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alfonso CAMORANI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 265 DEL 10 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alfonso CAMORANI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 2 dicembre 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Alfonso Camorani per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non avere provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 8 S/S 2003/2004, pronunciato in data 21 settembre 2004, con cui lo stesso tesserato era condannato al pagamento a favore di Paolo Alberto Faccini della somma di € 15.500,00 (quindicimilacinquecento) oltre interessi legali e spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale, IVA e C.P.A. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, il deferito non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dell’incolpato e lo condanna alla sanzione di € 300,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento tenuto dal Signor Alfonso Camorani è censurabile: infatti, l’incolpato, benché ritualmente informato dell’esito del procedimento arbitrale, non ha provveduto alla sua spontanea esecuzione, il che denota scarsa considerazione per la normativa federale. Considerato quindi il contegno generale tenuto dall’incolpato, tenuto conto altresì del principio di esecuzione del lodo (come confermato da documentazione prodotta dalla società di appartenenza in data 4/3/2005), questa Commissione ritiene equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di condannare Alfonso Camorani alla sanzione dell’ammenda di € 300,00.
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