LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Luigi SIMONI – già allenatore Soc. Siena violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SIENA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/1/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE
a carico:
Sig. Luigi SIMONI – già allenatore Soc. Siena violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. SIENA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/1/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 14/2/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luigi Simoni, allenatore della Soc. Siena, per violazione dell'art. 1, comma 1,
del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione,
dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché la Soc. Siena per
violazione dell'art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione
ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia il Simoni, sia la Soc.
Siena hanno fatto pervenire memorie difensive. Nella memoria del Simoni si rileva che le
dichiarazioni sarebbero state espressione del libero diritto di critica e che, in particolare,
esse non avrebbero avuto alcun contenuto lesivo dei principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S., in
quanto relative a fatti notori, senza alcun riferimento a soggetti specifici. Nella memoria
della Soc. Siena, dopo aver precisato che, al momento dei fatti di cui al deferimento, il
Simoni non svolgeva più l’attività di allenatore, essendo stato esonerato, si rileva che le
dichiarazioni avrebbero carattere assolutamente generico e generale, essendo riferite “a
quello che si è sentito dire”. In conseguenza, gli incolpati chiedono il proscioglimento da
ogni addebito.
Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 per il Simoni e a quella dell’ammenda di €
10.000,00 per la Soc. Siena.
Sono comparsi altresì il Simoni e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento di cui al
deferimento non è sanzionabile.
Valutate nel complesso, con riferimento ad una più ampia intervista della durata di oltre una
ora e mezza e non estrapolate singolarmente, le dichiarazioni del Simoni riportate negli
articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il
Messaggero” e “Il Tempo” del 23/1/2005, hanno un contenuto generale e fanno riferimento
in modo generico a fatti notori. In particolare, affermare, tra l’altro, che “c’è stato un
periodo in cui si faceva un grande uso di medicinali, medicinali che poi studiati non
risultavano dalle analisi”, che “tra i giovani c’è un uso di sostanze non proprio normali” e
che “ho dovuto rinunciare un paio di volte a portare in panchina giovani della Primavera,
perché mi era stato spiegato che avevano fatto festa con gli amici”, non integra gli estremi
della violazione dei principi di lealtà, di correttezza e di probità sanciti dall’art. 1 del C.G.S.
Infatti, tali affermazioni, inserite nel contesto di un più ampio discorso sul sistema-calcio e
sui pericoli del doping in ambito sportivo, si concretizzano in commenti a ben note vicende,
anche di rilevanza giurisdizionale, che, purtroppo, hanno travagliato il mondo del calcio
professionistico negli ultimi anni, senza alcun riferimento di carattere specifico.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Luigi Simoni e la Soc. Siena dagli
addebiti contestati.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 273 DEL 17 marzo 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATO FEDERALE a carico: Sig. Luigi SIMONI – già allenatore Soc. Siena violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SIENA violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 23/1/05)."