LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05). Il procedimento Con provvedimento del 21/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Franco Baldini, già Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16 comma del C.G.S., per avere espresso, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva “Parla con me” del 20/3/05 (Raitre), giudizi (riportati sulla stampa il giorno seguente) lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. La Soc. Roma ha fatto pervenire memoria difensiva adducendo di essere del tutto estranea al comportamento del proprio tesserato avendo questi rilasciato l’intervista televisiva in un periodo di “silenzio stampa”. Chiede pertanto di essere prosciolta da ogni addebito. Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Baldini alla sanzione di € 25.000,00 di ammenda e della Soc. Roma alla sanzione di € 25.000,00 di ammenda. E’ comparso altresì il signor Baldini il quale ha sostenuto che le proprie dichiarazioni, lette nel contesto complessivo dell’intervista televisiva, non avrebbero contenuto lesivo, siccome rese nell’esercizio del diritto di critica. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del “conflitto di interessi” – avrebbero infatti ad oggetto non gratuite illazioni od insinuazioni, bensì fatti obiettivi ben conosciuti dall’opinione pubblica e dal deferito già denunciati nelle sede istituzionali. Chiede quindi il proscioglimento dagli addebiti contestati e comunque l’irrogazione di una sanzione non pecuniaria. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentito l’incolpato, ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal Baldini nel corso della trasmissione “Parla con me” come riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “Il Messaggero”, “La Repubblica”, “Tuttosport” del 21/3/2005 siano censurabili. Deve anzitutto darsi atto che delle frasi attribuite al Baldini, alcune sono del tutto irrilevanti dal punto di vista disciplinare (così deve dirsi in particolare per il passo dell’intervista in cui il deferito accenna al suo rapporto con Fabio Capello), mentre le altre, se isolatamente considerate, non sembrano contenere contumelie gratuite o denigrazioni offensive nei riguardi di enti o persone, ed il tono, pur fortemente polemico, che le caratterizza appare in linea di massima misurato ed equilibrato. Al di là dell’aspetto formale, ciò che invece appare rilevante ai fini dell’art. 3 C.G.S. è il senso complessivo del discorso che sembra incentrato – attraverso concetti semplicemente enunciati e non argomentati - sulla prefigurazione di un articolato centro di interessi economici ed istituzionali che, controllando o condizionando L.N.P. e F.I.G.C., per un verso, assicurerebbe ad alcune società una predominanza dal punto di vista sia economico che sportivo, per l’altro, inquinerebbe fortemente la trasparenza e la legalità del mondo del calcio. Si tratta, come è evidente, di un discorso grave, perché, delineando un quadro di convergenze di interessi “forti” e di oscuri condizionamenti, implicitamente mette in discussione la regolarità delle gare e del campionato, e come tale esso avrebbe dovuto, in primo luogo, essere svolto nelle opportune sedi istituzionali, e non in una trasmissione televisiva di intrattenimento, in secondo luogo, avrebbe richiesto la citazione di fatti più precisi e circostanziati e l’allegazione di argomenti ed analisi più solide ed articolate. Limitandosi a formulare accuse indiscriminate ed insinuazioni dietrologiche, sostanzialmente immotivate, Baldini ha travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, arrecando pregiudizio alla credibilità ed al prestigio delle persone e delle istituzioni chiamate in causa nell’intervista, con conseguente violazione del divieto di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, comma 3 C.G.S. (violazione che ovviamente assorbe, per il principio di specialità, quella, pure contestata dalla Procura, di cui all’art. 1 comma 1). All’affermazione di responsabilità del Baldini segue quella della società di appartenenza ex artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S., in quanto l’ordine di “silenzio stampa” concerne esclusivamente i rapporti interni società-tesserato, ma non vale certo ad escludere la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’ordinamento sportivo. Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva, appaiono quelle di cui in dispositivo. Il dispositivo La Commissione delibera di infliggere a Franco Baldini la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 e la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Roma.
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