LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del
5/3/05).
Il procedimento
Con provvedimento del 21/3/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Franco Baldini, già Direttore Sportivo della Soc. Roma, per violazione
dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, dell’art. 4, comma 3 e dell’art. 16 comma del
C.G.S., per avere espresso, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione televisiva
“Parla con me” del 20/3/05 (Raitre), giudizi (riportati sulla stampa il giorno seguente) lesivi
della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, contrarie ai principi
di lealtà, correttezza e probità, idonee a negare la regolarità delle gare ed il corretto
svolgimento del campionato, nonché la Soc. Roma a titolo di responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
La Soc. Roma ha fatto pervenire memoria difensiva adducendo di essere del tutto estranea
al comportamento del proprio tesserato avendo questi rilasciato l’intervista televisiva in un
periodo di “silenzio stampa”. Chiede pertanto di essere prosciolta da ogni addebito.
Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Baldini alla sanzione di €
25.000,00 di ammenda e della Soc. Roma alla sanzione di € 25.000,00 di ammenda.
E’ comparso altresì il signor Baldini il quale ha sostenuto che le proprie dichiarazioni, lette
nel contesto complessivo dell’intervista televisiva, non avrebbero contenuto lesivo, siccome
rese nell’esercizio del diritto di critica. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del
“conflitto di interessi” – avrebbero infatti ad oggetto non gratuite illazioni od insinuazioni,
bensì fatti obiettivi ben conosciuti dall’opinione pubblica e dal deferito già denunciati nelle
sede istituzionali.
Chiede quindi il proscioglimento dagli addebiti contestati e comunque l’irrogazione di una
sanzione non pecuniaria.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentito l’incolpato, ritiene che le dichiarazioni
rilasciate dal Baldini nel corso della trasmissione “Parla con me” come riportate negli
articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport”, “Il Messaggero”, “La
Repubblica”, “Tuttosport” del 21/3/2005 siano censurabili.
Deve anzitutto darsi atto che delle frasi attribuite al Baldini, alcune sono del tutto irrilevanti
dal punto di vista disciplinare (così deve dirsi in particolare per il passo dell’intervista in cui
il deferito accenna al suo rapporto con Fabio Capello), mentre le altre, se isolatamente
considerate, non sembrano contenere contumelie gratuite o denigrazioni offensive nei
riguardi di enti o persone, ed il tono, pur fortemente polemico, che le caratterizza appare in
linea di massima misurato ed equilibrato. Al di là dell’aspetto formale, ciò che invece
appare rilevante ai fini dell’art. 3 C.G.S. è il senso complessivo del discorso che sembra
incentrato – attraverso concetti semplicemente enunciati e non argomentati - sulla
prefigurazione di un articolato centro di interessi economici ed istituzionali che,
controllando o condizionando L.N.P. e F.I.G.C., per un verso, assicurerebbe ad alcune
società una predominanza dal punto di vista sia economico che sportivo, per l’altro,
inquinerebbe fortemente la trasparenza e la legalità del mondo del calcio. Si tratta, come è
evidente, di un discorso grave, perché, delineando un quadro di convergenze di interessi
“forti” e di oscuri condizionamenti, implicitamente mette in discussione la regolarità delle
gare e del campionato, e come tale esso avrebbe dovuto, in primo luogo, essere svolto nelle
opportune sedi istituzionali, e non in una trasmissione televisiva di intrattenimento, in
secondo luogo, avrebbe richiesto la citazione di fatti più precisi e circostanziati e
l’allegazione di argomenti ed analisi più solide ed articolate. Limitandosi a formulare
accuse indiscriminate ed insinuazioni dietrologiche, sostanzialmente immotivate, Baldini ha
travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, arrecando pregiudizio alla
credibilità ed al prestigio delle persone e delle istituzioni chiamate in causa nell’intervista,
con conseguente violazione del divieto di cui agli artt. 3, comma 1 e 4, comma 3 C.G.S.
(violazione che ovviamente assorbe, per il principio di specialità, quella, pure contestata
dalla Procura, di cui all’art. 1 comma 1).
All’affermazione di responsabilità del Baldini segue quella della società di appartenenza ex
artt. 2, comma 4 e 3, comma 2 C.G.S., in quanto l’ordine di “silenzio stampa” concerne
esclusivamente i rapporti interni società-tesserato, ma non vale certo ad escludere la
responsabilità oggettiva della società ai sensi dell’ordinamento sportivo.
Sanzioni eque, tenuto conto della recidiva, appaiono quelle di cui in dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione delibera di infliggere a Franco Baldini la sanzione dell’ammenda di €
7.500,00 e la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Roma.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 322 DEL 28 aprile 2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco BALDINI – calciatore Soc. Roma violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.; Soc. ROMA violazione artt. 2 comma 4 e 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Juventus del 5/3/05)."