COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TORREBRUNA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI IANNONE THOMAS, BAGAROZZA NICOLINO, D’ALLORO ANTHONY E MARCHETTI MIRKO IN RELAZIONE ALLA GARA TORNARECCIO / TORREBRUNA DISPUTATA IL 30/03/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TORREBRUNA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI IANNONE THOMAS, BAGAROZZA NICOLINO, D’ALLORO ANTHONY E MARCHETTI MIRKO IN RELAZIONE ALLA GARA TORNARECCIO / TORREBRUNA DISPUTATA IL 30/03/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “F” (COM. REG. ABRUZZO) Con appello proposto a mezzo del servizio postale in data 22.4.2005, la Società A. S. Torrebruna ha chiesto infliggersi in danno della Società Tornareccio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 – 1, per avervi quest’ultima fatto partecipare i calciatori Iannone Thomas, Bagarozza Nicolino, D’Alloro Anthony e Marchetti Mirko, che non avevano titolo a parteciparvi poiché, a detta della ricorrente, da considerarsi squalificati a seguito delle espulsioni loro comminate nella precedente gara di campionato. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo, da un lato, poiché inviato ampiamente oltre il termine di cui all’art. 42, comma 5, C.G.S., dall’altro, poiché privo dell’attestazione di invio alla controparte, come prescritto dal successivo comma 6 del citato articolo, con conseguente preclusione di un suo esame nel merito. Per il motivo che precede, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare l’appello inammissibile, disponendo incamerarsi la tassa versata nella misura minore di € 100,00 ed addebitarsi la differenza di € 30,00 sul conto della società reclamante.
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