COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANISTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANNA PRIAMO ANTONIO FINO AL 31.3.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA CANISTRO – CAPISTRELLO DISPUTATA IL 12.3.2005 E VALIDA PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ABRUZZESE (C.U. N° 59 DEL 17.3.2005 DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 5/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANISTRO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE MANNA PRIAMO ANTONIO FINO AL 31.3.2006) IN RELAZIONE ALLA GARA CANISTRO – CAPISTRELLO DISPUTATA IL 12.3.2005 E VALIDA PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ABRUZZESE (C.U. N° 59 DEL 17.3.2005 DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Canistro ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore MANNA Priamo Antonio colpito l’arbitro della gara con sputi sulla testa e sulla divisa chiedendone la revoca o, in via subordinata, la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato si sarebbe limitato a sputare per terra senza alcuna intenzione di colpire il direttore di gara e che il gesto di togliersi la maglia non era stato compiuto con l’intenzione di evitare il riconoscimento.
In sede di audizione, la società appellante confermavano quanto già dedotto con l’atto di appello.
A mezzo supplemento di rapporto il direttore di gara ha confermato gli originari riferimenti in ordine al comportamento tenuto dal tesserato della società appellante, precisando, tuttavia, di essere stato attinto da un solo sputo sulla divisa.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento.
La sanzione della squalifica inflitta al calciatore MANNA Priamo Antonio deve ritenersi eccessiva. in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, è emerso che il comportamento tenuto dal calciatore, seppur oltraggioso, non può essere considerato di particolare gravità né reiterato nel tempo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore MANNA Priamo Antonio sino al 31.12.2005, disponendo il riaccredito a favore della appellante società della tassa di appello.
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