COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL RAPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE POCETTI GABRIELE E DEL GUARDALINEE SIG. IACOBITTI ELIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / REAL RAPINO DISPUTATA IL 24/04/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (COMITATO PROV.LE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. REAL RAPINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE POCETTI GABRIELE E DEL GUARDALINEE SIG. IACOBITTI ELIO IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SCORCIOSA / REAL RAPINO DISPUTATA IL 24/04/05 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (COMITATO PROV.LE DI CHIETI) Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S. REAL RAPINO ha chiesto infliggersi in danno della Società VILLA SCORCIOSA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il risultato di 4 – 1, per avervi quest’ultima fatto partecipare il calciatore Pocetti Gabriele che, a suo dire, non aveva titolo a parteciparvi poiché impiegato regolarmente sia nel Campionato di III categoria che in quello Amatori e, per aver impiegato in qualità di guardalinee il Sig. Iacobitti Elio, indicato come calciatore ma non tesserato a tale titolo. La società reclamata ha fatto pervenire controdeduzioni segnalando, da un lato, la regolarità della posizione del calciatore Pocetti e, dall’altro, l’errore di trascrizione nella compilazione della distinta laddove veniva indicato lo Iacobitti come calciatore anziché come dirigente. L’Assunto della società reclamante è infondato. Il regolamento per l’attività amatoriale, pubblicato con C.U. n° 4, del 22.07.2004, C.R.A., lettera f) prescrive che alle società partecipanti ai Campionati della L.N.D. o delle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l’attività Amatori, qualora le stesse, come nel caso di specie, intendano parteciparvi con una propria squadra; l’impiego di detti calciatori in incontri dell’attività Amatori non sarà consentito se gli interessati abbiano preso parte a più di cinque gare dell’attività ufficiale svolta nella stessa stagione sportiva dalla società. Tuttavia il citato regolamento non prevede alcun esplicito divieto per il caso inverso, onde l’utilizzo di calciatore nel campionato di pertinenza della cd. “prima squadra” deve essere consentito, a prescindere dal numero di gare nelle quali questi sia stato impiegato nel Campionato Amatori. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla posizione del Sig. Iacobitti Elio, risulta dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. il regolare tesseramento del medesimo quale Dirigente – Accompagnatore della Società VILLA SCORCIOSA. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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