COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSCIANO / LETTESE DISPUTATA IL 16/04/05 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (COM. PROV. LE DI PESCARA)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 75 del 19/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA ROSCIANO / LETTESE DISPUTATA IL 16/04/05 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
(COM. PROV. LE DI PESCARA)
Con reclamo ritualmente proposto la Società S.C. LETTESE ha chiesto infliggersi in danno della Società ROSCIANO la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 4 – 3, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Falone Pierluigi, che non aveva titolo a prendervi parte poiché squalificato per un turno per recidiva in ammonizioni con C.U. n° 32 del 14.4.2005, Comitato Provinciale di Pescara.
Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti ufficiali in possesso del C.R.A. che effettivamente il calciatore Falone Pierluigi, squalificato per una gara con C.U. n° 32 del 14.4.2005, Comitato Provinciale di Pescara, non aveva titolo a partecipare all’incontro di cui si discute poiché, a norma dell’art. 17, comma 2, C.G.S., “ .... le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale .... “: nel caso di specie, pertanto, la prima giornata utile per scontare la sanzione era proprio quella del 16.4.2005.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere alla Società ROSCIANO la sanzione della perdita della gara ROSCIANO – LETTESE, con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di € 78,00, disponendo restituirsi la tassa versata.
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